Rinnovabili

Umbria, risparmio idrico per i nuovi edifici

È l’Umbria la regione leader nella tutela energetico ambientale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni integrali. Con la Legge Regionale 17/2008 è stata data attuazione alle disposizioni della Finanziaria 2008 sul risparmio idrico e l’uso delle fonti alternative (Leggi tutto).
Da quest’anno il rilascio del permesso a costruire deve essere subordinato non solo alla certificazione energetica dell’edificio, ma anche alle caratteristiche strutturali dell’immobile per il risparmio idrico e il reimpiego delle acque meteoriche.
L’Umbria impone il recupero delle acque piovane quando la superficie del tetto dell’edificio è superiore a 100 metri quadri e in presenza di aree verdi pertinenziali irrigabili con estensione superiore ai 200 metri quadri. È previsto il recupero e il trattamento delle acque anche nei parcheggi con superfici impermeabili e capienza da 50 posti auto in su.
Le acque recuperate sono riciclate a vantaggio di aree verdi pubbliche e private, usi domestici, reti antincendio e autolavaggi. Con gli strumenti urbanistici in via di definizione si fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli, da calcolare sull’intera superficie dei nuovi insediamenti, che non devono essere inferiori al 60% nelle aree residenziali e al 40% nelle altre.
In base alla nuova legge regionale deve essere garantita energia elettrica da fonti rinnovabili pari a 1 kW per ogni unità abitativa e 5 kW per edifici industriali e attività artigianali, agricole, direzionali e commerciali. Diventa quindi necessario installare nelle nuove costruzioni pannelli fotovoltaici in grado di coprire il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.
Sono esclusi dalle nuove disposizioni gli edifici dei centri storici soggetti a vincolo ambientale e paesaggistico, così come quelli per cui viene accertata l’impossibilità tecnica nel raggiungimento delle soglie minime.
La norma distingue inoltre la certificazione di sostenibilità ambientale, rilasciata dall’Arpa, dalla certificazione energetica. La prima comprende i risultati della seconda e va allegata ai rogiti, mentre è facoltativa per gli interventi edilizi dei privati, che possono comunque ottenere contributi, incentivi fiscali o la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria.

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