Con via libera definitivo di Palazzo Madama termina l’iter ddl concernente le “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”. Tra le norme contenute: la Dia per gli impianti fino a un MW e l'organizzazione di un sistema di verifica della sostenibilità dei biofuel.
(Rinnovabili.it) – Dopo l’ok della Camera il Senato, con 130 voti a favore e 108 astenuti, ha approvato ieri definitivamente la Legge comunitaria 2009 (“ddl 1781-B”:https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=473950). Per il settore energetico ad interessare sono soprattutto gli articoli inerenti ai criteri di recepimento della direttive sulle fonti rinnovabili, attraverso il potenziamento del sistema di incentivazione, e l’organizzazione di un sistema di verifica della sostenibilità dei biocarburanti.
La norma impegna il Governo a semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, *prevedendo l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) per gli impianti con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico* e che già in sede di pianificazione, progettazione o ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.
E ancora, l’alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell’ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento applicando anche a questo prodotta la tariffa di 28 euro cent/kWh.
In tema di CCS, invece, prevede che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE. Inoltre attende misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni.