Limiti di potenza e di suolo utilizzabile per il fotovoltaico in aree agricole, mentre si dovrà attendere il prossimo giugno per i nuovi incentivi e quote per l'energia da fonti rinnovabili. Adottate inoltre la strategia per intensificare i controlli contro truffe e frodi
Fumata bianca per la norma di recepimento della direttiva 2009/28. Il “Consiglio dei ministri”:https://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=62592 ha infatti approvato questa mattina il decreto Legislativo per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Sebbene la sostanza appaia inalterata, diverse le novità introdotte notte tempo rispetto le modifiche apportate dalla tanto criticata “Bozza Romani”, a partire dal temuto tetto degli 8.000 MW di potenza fotovoltaica incentivata che scompare nel nuovo testo per lasciare spazio ad un’attesa di 4 mesi. In altre parole *da oggi al 31 maggio 2011 rimarranno in vigore le attuali disposizioni* concedendo le tariffe del terzo Conto Energia agli impianti che saranno allacciati alla rete elettrica entro la data sopracitata; da giugno partirà un nuovo regime di aiuti che il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con quello dell’Ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovrà mettere a punto tramite l’emanazione di nuovo decreto *entro il 30 aprile 2011*.
All’interno oltre ad essere indicate le nuove tariffe, dovrà essere riportato *un limite annuale di potenza elettrica cumulativa* degli impianti fotovoltaici che possono accedere al feed-in-Tariff. Nella definizione delle tariffe si dovrà prendere in esame l’andamento del mercato intermimi di trend dei costi delle tecnologie e dell’impianto e dei modelli tariffari europei, introducendo quote differenziate _in base alla natura del suolo nell’area d’istallazione._
Rimangono fuori i mega impianti su suolo agricolo. Come da richiesta del Ministro Galan il decreto prevede precisi vincoli in base ai quali le aziende agricole potranno installare moduli su *una superficie che non superi il 10% della proprietà*, senza superare un MW di potenza e a distanza non inferiore a 2 chilometri. Nessun limite invece per quei terreni che risultato abbandonati da almeno cinque anni e per le istallazioni che siano entrate in possesso del titolo abilitativo prima dell’entrata in vigore della legge.
Novità anche sul fronte dei *Certificati Verdi* per i quali il prezzo di ritiro per i titoli in eccedenza da parte del “Gse”:https://www.gse.it/Pagine/default.aspx diviene al 78 per cento fino al 2016, una riduzione quindi che passa dal preventivo -30% della bozza ad un *-22%*.
Entrando nel dettaglio, tra i requisiti e le specifiche tecniche degli impianti affinchè possano accedere agli incentivi nazionali il decreto prevede:
* *Biomasse* Per gli impianti a _bioliquidi_ è richiesta un’efficienza di conversione non inferiore all’85%, mentre per le _biomasse solide_ la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.
* *Solare* Per il _fotovoltaico_, l’accesso agli incentivi è vincolato oltre che ai criteri del Conto Energia alla condizione che a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del decreto *i moduli siano garantiti per almeno 10 anni*. Per il _solare termico,_ pannelli solari e bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni e presentare un’attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Inoltre a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, i pannelli devono essere dotati di *certificazione _solar keymark._* Per il solare termico a concentrazione fino all’emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI è sostituita da un’approvazione tecnica da parte dell’ENEA.
*Obblighi per gli edifici* Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire tramite le fonti rinnovabili il contemporaneo rispetto della copertura *del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria* e di tre scaglioni percentuali per la somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento (20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 35% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 50% dal 1° gennaio 2017).
Novità anche in termini di _Premialità:_ i progetti edilizi in cui le fonti rinnovabili assicurino una copertura dei consumi termici ed elettrici superiore ai minimi fissati, per una quantità pari almeno al 30%, in sede di rilascio del titolo edilizio beneficiano di un *bonus volumetrico del 5%*, mentre a livello normativo viene previsto un riallineamento di eventuali norme regionali e comunali, in materia di fonti rinnovabili in edilizia, ai valori previsti dal decreto nazionale da attuare entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.
*Certificazione energetica* Cambiano le regole, anche se solo parzialmente, anticipando gli obblighi previsti dalla direttiva europea 2010/31 sull’efficienza energetica degli edifici. Il decreto prevede infatti l’inserimento nei contratti di compravendita o di locazione di una clausola con la quale l’acquirente/conduttore dia atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante la certificazione energetica dell’immobile in questione. Dal 1° gennaio 2012 sarà inoltre obbligatorio riportare il valore di prestazione energetica dell’immobile anche negli annunci commerciali.
*Strategia anti-speculazione* Recita l’articolo 21, comma 3, sono esclusi dal regime di sostegno *per dieci anni dalla data dell’accertamento* i soggeti per i quali le “autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci”. Infine sono invece previste delle sanzioni nel caso di impianti realizzati in assenza di autorizzazione determinate nella misura di *40-240 euro per ogni kW termico* di potenza nominale e di *60-360 euro per ogni kW elettrico* di potenza nominale.
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