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Regimi fiscali per i produttori di energia

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate (46/E del 19/07/07), sollecitata da Assolare, spiega taluni punti inerenti al regime fiscale per le imposte sugli incentivi del conto energia e in riferimento alle norme della vendita dell’elettricità prodotta.
La prima distinzione è tra impianti sotto i 20 kw e quelli superiori ai 20 kw.
Per i primi, quando si tratta di impianti che producono l’energia per la sola esigenza domestica, o della sede sociale, e per il semplice scambio in loco, l’incentivo non è imponibile per quanto riguarda le imposte dirette. Quando invece siamo in presenza di una vendita di energia, se l’impianto é stato istallato solo per i bisogni energetici dell’abitazione, la vendita non avrà natura commerciale e non sarà soggetta ad iva nè imponibile ai fini delle imposte dirette (salvo per l’energia venduta in eccedenza rispetto al fabbisogno dell’utente). Nel caso, invece, di impianti di tipo non domestico, l’energia eccedente rispetto alle esigenze è considerata rilevante sia ai fini delle imposte dirette che dell’iva (perché considerata come un’attività commerciale).
Invece per gli impianti oltre ai 20 kw, non al servizio di un’abitazione dell’utente, la vendita dell’energia viene classificata come attività commerciale e quindi soggetta ad iva e si somma al reddito d’impresa. (fonte Equologia)

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