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Qualità dell’aria: approvate misure d’attuazione del Piano

Approvate oggi dalla Giunta provinciale – su proposta dell’assessore all’ambiente Alberto Pacher – le misure di attuazione del Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria, alla luce anche delle modifiche recentemente intervenute a livello comunitario. Le misure hanno come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di polveri sottili (PM10) e di ossidi di azoto (NOx). Fra le misure a carico dei Comuni il rispetto delle massime temperature all’interno degli edifici, l’esecuzione e se necessario l’incremento del lavaggio delle strade, l’effettuazione durante il periodo invernale di almeno una giornata di stop al traffico privato. Per quanto riguardail blocco alla circolazione dei veicoli più inquinanti esso è previsto per tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, i veicoli diesel Euro 2 non dotati di dispositivo antiparticolato omologato, i motocicli e ciclomotori 2 tempi, dal 1° novembre al 31 marzo esclusi sabati e festivi, dalle ore 7 alle 10 e dalle 16 alle 19.

Il documento si riferisce in particolare al periodo invernale – quello più critico – e può essere periodicamente sottoposto ad integrazioni e modifiche, poiché i provvedimenti sono strettamente legati all’evoluzione dello stato della qualità dell’aria, della normativa e della tecnologia. Il Piano distingue in particolare fra provvedimenti di carattere generale, che si applicano ai ccomuni più grandi (i provvedimenti potranno essere adottati su base volontaria anche negli altri comuni trentini) e provvedimenti di limitazione del traffico.

Provvedimenti di tipo generale
*Dove si applicano i provvedimenti*
L’area rientrante nell’ambito di applicazione degli interventi di tipo generale coincide con il territorio dei comuni classificati come zone di risanamento dalla zonizzazione provinciale. I provvedimenti potranno essere adottati su base volontaria, con le stesse modalità e vincoli, anche dagli altri comuni trentini.
Quando si applicano i provvedimenti
I provvedimenti si applicano nel seguente periodo dell’anno:
1 novembre – 31 marzo.

*Chi adotta i provvedimenti*
I provvedimenti sono emanati dall’organo competente dei Comuni. Essi comunicano all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la natura e la durata dei provvedimenti adottati secondo le indicazioni del presente documento.

*Tipologia di interventi*
Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, per tutto il periodo invernale, in attuazione del Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria, a:
* garantire il rispetto delle massime temperature negli edifici di proprietà comunale, anche attraverso l’individuazione di un unico responsabile e la sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori delle strutture;
* raccomandare alla cittadinanza il rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all’interno degli edifici (18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici della categoria E.8 “attività industriali e artigianali” e 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie);
* eseguire o incrementare le attività di lavaggio delle strade al fine di evitare l’accumulo di polveri lungo le piattaforme stradali e, in particolare, disporre che la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, giardini sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umid;
* programmare, possibilmente in coincidenza con analoghe misure adottate da Regioni limitrofe, almeno una giornata, durante il periodo in questione, di fermo totale del traffico con riferimento ai veicoli, motocicli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico;
* promuovere iniziative di informazione della popolazione e di sensibilizzazione all’utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità alternativa;
* introdurre o estendere il divieto di bruciare all’aperto i residui vegetali.

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