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Protocollo Kyoto: le indicazioni della Corte dei Conti

Attivare più ampie iniziative di coordinamento e procedere tempestivamente alla piena applicazione della normativa di settore, assicurando l’osservanza delle procedure di cui alle delibere CIPE. Queste le raccomandazioni che la Corte dei Conti rivolge alle Amministrazioni dalla relazione concernente l’indagine su “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra”. Riporta il comunicato stampa: “Il Protocollo di Kyoto trova attuazione a livello nazionale attraverso una strategia distinta in due aree d’intervento. La prima fa capo al “Piano Nazionale di riduzione dei gas serra”:https://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1329 (PNR), che esprime esigenze di riduzione delle emissioni e di assorbimento attraverso foreste ed altri serbatoi di carbonio agroforestali”, per cui sarebbe opportuno procedere ad un aggiornamento essendo ancorato a misure del 2003 – la legge n. 120 e la delibera CIPE n. 123.
La seconda area di intervento – sulla base delle direttive UE n. 87/2003 e n. 101/2004 – trova specificazione nel “Piano di assegnazione nazionale”:https://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/pna_co2_2008_2012.pdf (PNA) delle quote di CO2, “meccanismo di apertura del sistema verso il mercato, che si fonda sul concetto di quota di emissione, quale unità di misura, costituita dal diritto del gestore di impianti di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente, in grado di esprimere il potenziale di riscaldamento planetario dei gas serra. In relazione a ciò, nessun gestore può esplicare la sua attività senza autorizzazione ed è obbligato a restituire le quote ricevute, per cui, se è riuscito a diminuire le emissioni dispone di quote per il mercato, se, invece, ha superato il limite dell’assegnazione deve procurarsi quelle mancanti”.

“Per la Corte – conclude la relazione – il ritardo nell’azione di aggiornamento del PNR va, altresì, correlato alle difficoltà registrate in sede di approvazione del PNA da parte della Commissione europea, che, peraltro, ha indicato nel maggio 2006 una serie di adempimenti, tali da condizionare l’automatica approvazione del Piano; in effetti una visione complessiva delle modalità di attuazione del PNR non può non tener conto di principi stabiliti a livello UE”.

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