Rinnovabili

Pramac-Renova: accordo preliminare nel settore dell’energia solare

Pramac S.p.A., società attiva nella produzione e commercializzazione a livello mondiale di gruppi elettrogeni e della nuova linea di microturbine eoliche denominata “RevolutionAir”, operante inoltre tramite le controllate
Pramac Swiss S.A. e Lifter S.r.l., nella produzione e commercializzazione di moduli fotovoltaici di ultima generazione e di macchinari per la movimentazione logistica interna, comunica di aver sottoscritto in data odierna con Renova Innovation Technologies Ltd, società facente parte del Gruppo Renova, multinazionale russa attiva nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, delle materie prime e in vari altri settori, un contratto preliminare (Memorandum of Understanding) finalizzato a definire alcuni dei contenuti di un futuro accordo di joint venture relativo a Pramac Swiss S.A.. Il Gruppo Renova è presente in Italia nel settore delle energie rinnovabili attraverso una partecipazione in Finmav S.p.A. che a sua volta detiene una partecipazione nel capitale della società quotata Kerself S.p.A.. Il contratto preliminare pone le basi per avviare un processo di sviluppo congiunto tra Pramac e il Gruppo Renova nel settore dell’energia solare e, in particolare, consentirà a Pramac Swiss S.A. di ampliare significativamente la propria capacità produttiva e distributiva.
Ai sensi del contratto preliminare, la collaborazione strategica dovrebbe essere attuata mediante l’acquisizione da parte del Gruppo Renova del 50% del capitale sociale di Pramac Swiss S.A. a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale, deliberato a fronte del conferimento da parte del Gruppo Renova di un macchinario di ultima generazione per la produzione di pannelli solari.
Inoltre, il contratto preliminare prevede ulteriori forme di collaborazione che potranno coinvolgere anche altre società dei due gruppi, finalizzate a sviluppare sinergie e iniziative di
natura commerciale nei campi in cui le parti vantano particolare esperienza.
Gli impegni previsti nel contratto preliminare, e quindi anche la sottoscrizione dell’accordo di joint venture, sono subordinati al previo avveramento delle seguenti condizioni sospensive: l’effettuazione ed il completamento da parte di Pramac Swiss S.A. e di Renova, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare, di un’attività di due diligence avente ad oggetto, rispettivamente, il macchinario oggetto di conferimento e la documentazione legale, fiscale e contabile di Pramac Swiss S.A.; il rilascio delle necessarie autorizzazioni Antitrust; l’approvazione dell’operazione da parte delle banche finanziatrici del Gruppo Pramac e dei Consigli di Amministrazione delle società coinvolte; l’approvazione congiunta di un business plan triennale relativo a Pramac Swiss S.A.; e l’ottenimento di ogni ulteriore autorizzazione e/o approvazione necessaria ai finidell’operazione.
Il contratto preliminare prevede che in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive entro sei mesi dalla data della sua sottoscrizione ciascuna parte avrà diritto di risolverlo fermo restando che il contratto si intenderà automaticamente risolto decorsi nove mesi dalla data della sottoscrizione.
Nell’ambito dell’operazione sopra descritta, sempre in data odierna, Pramac S.p.A. e Mario Campinoti, azionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pramac S.p.A., hanno sottoscritto con Jollinson Limited, società facente parte del Gruppo Renova, che ha sottoscritto
per sé o per persona da nominare, due distinti contratti preliminari aventi ad oggetto l’obbligo di acquisto e vendita di complessive n. 1.549.610 azioni di Pramac S.p.A., pari al 5,08% del capitale sociale, al prezzo di euro 1,40 per azione.
Più nel dettaglio, Pramac S.p.A. e Mario Campinoti si sono impegnati a vendere, rispettivamente, n. 1.168.070 azioni (pari al totale delle azioni proprie attualmente detenute
dalla Società) e n. 381.540 azioni. Anche l’efficacia dei suddetti impegni, e dunque il perfezionamento delle cessioni ivi previste, è sospensivamente condizionato alla sottoscrizione dell’accordo di joint venture.
I due contratti preliminari di acquisizione sopra descritti non prevedono alcun coinvolgimento di Jollinson Limited e del Gruppo Renova nella gestione di Pramac S.p.A., né accordi
parasociali con gli azionisti che attualmente detengono il controllo congiunto di Pramac S.p.A., né alcun impatto o influenza sui medesimi assetti di controllo.
Ad esito dell’eventuale completamento della prospettata operazione, Pramac S.p.A. approverà un nuovo Piano industriale che tenga conto dell’accresciuta capacità produttiva dello stabilimento di Pramac Swiss S.A. e dei connessi impatti a livello di gruppo.
L’accordo di joint venture, come da prassi in operazioni analoghe, dovrebbe prevedere, con riferimento a Pramac Swiss S.A.: il diritto di una parte che intenda cedere la propria partecipazione, di imporre anche all’altra la vendita delle proprie azioni (c.d. drag along); il diritto di una parte di vendere la propria partecipazione, qualora l’altra parte decida di alienare le proprie azioni (c.d. tag along); il diritto di cedere le proprie azioni all’altra parte ad una certa data o al verificarsi di un determinato evento (c.d put); il diritto di acquistare le azioni dell’altra parte ad una certa data o al verificarsi di un determinato evento (c.d. call); diritti relativi alla governance; specifici meccanismi di risoluzione delle situazioni di stallo decisionale che possano ingenerarsi in seno al consiglio di amministrazione ovvero all’assemblea (c.d. deadlock); e limiti alla circolazione delle azioni (c.d. impegni di lock up).

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