Rinnovabili • Rinnovabili - Inform - Act - Share Background

Pompe di calore ed eco-veicoli, le regole dell’Authority

Esteso la possibilità di richiedere una seconda fornitura per l'utilizzo delle pompe di calore nelle abitazioni e per la ricarica ‘domestica’ delle auto elettriche.

(Rinnovabili.it) – Il quadro normativo italiano si adegua all’avvento dell’eco-mobility. Utility energetiche e produttori automobilistici, con la complicità a volte di pubbliche amministrazioni o gruppi di autonoleggio, stanno già dimostrando di credere seriamente nel nascente segmento delle auto elettriche ma per far esplodere il comparto il terreno va ulteriormente spianato. Adozione di standard tecnologici comuni e incentivi all’acquisto sono a detta degli interessati le leve decisive per una penetrazione diffusa della mobilità elettrica, da accompagnare a semplificazioni per la realizzazione delle infrastrutture e magari ad agevolazioni fiscali. E proprio a livello normativo la situazione in Italia è pronta a prendere una nuova svolta. Con la delibera “ARG/elt 56/10”:https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/056-10arg.pdf _l’Autorità per l’energia elettrica e il gas_ ha predisposto una modifica normativa che elimina il precedente divieto d’istallazione di duplici punti di ricarica presso le utenze domestiche, vale a dire abitazioni, garage o parcheggi condominiali. Se prima, infatti, non era possibile per il medesimo titolare disporre più di un punto di fornitura elettrica nella stessa unità immobiliare, il vincolo ora viene meno, rendendo istallabili ulteriori punti prelievo, ognuno con un contatore, da destinare esclusivamente all’alimentazione privata di veicoli elettrici.
Nel provvedimento rientrano anche le aree dei parcheggi aziendali e viene chiarito come indistintamente debba essere applicata la stessa tariffa di trasporto già prevista per “altri usi” con un prezzo variabile a seconda dell’offerta del rivenditore selezionato. La doppia fornitura è stata estesa anche alle pompe di calore per utenze domestiche anche *in caso di potenza superiore a 3,3 kW* (vincolo precedente per la richiesta).