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Piemonte: la Consulta boccia la moratoria sul pv a terra

La moratoria non può essere stabilita dalla Regione, è affare dello Stato. Con questa dichiarazione la Corte Costituzionale blocca la norma piemontese che arrestava gli iter autorizzativi dei nuovi impianti fotovoltaici a terra

(Rinnovabili.it) – Novità per il fotovoltaico piemontese. A seguito del ricorso del Consiglio dei Ministri, la Consulta, con la sentenza n. 192 dell’8 giugno 2011, ha bocciato la norma della Regione che prevedeva il blocco delle procedure autorizzative per la realizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici a terra.
La norma regionale era stata impugnta dal governo con la convinzione che tale moratoria non fosse di competenza della amministrazione piemontese, bensì una tematica da affrontare a livello statale, considerando il provvedimento una violazione della normativa di principio statale che regolamenta la produzione l’istallazione e la distribuzione dell’energia.
L’ *articolo 27 della legge regionale n. 18/2010*, puntava a sospendere le procedure autorizzative a carico degli impianti non integrati in alcune aree definite di pregio dalla Giunta regionale che poi, a seguito dell’accettazione delle line guida nazionali del settembre 2010, erano state elencate e descritte etichettate come non idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici a terra.
Dopo aver analizzato la norma però, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del Governo, dichiarando illegittima la legge della Regione Piemonte e specificando “E’ evidente che, prevedendo la sospensione dei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, e di quelli che saranno iniziati in seguito, la legge regionale ha l’effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di principio (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, le regole del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento”.
Pertanto, conclude la sentenza, “l’art. 27 della legge regionale n. 31 del 2010 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003”.

Pronta la risposta l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano “Il fotovoltaico è un settore che va adeguatamente governato. Noi lo sosteniamo con convinzione, ma allo stesso tempo non si può essere disposti a tutto. Sin da subito abbiamo dedicato attenzione all’esigenza di evitare speculazioni e tutelare il nostro territorio”. “Garantita questa esigenza, – continua Giordano – bisogna sostenere le aziende del settore e a tal proposito noi avevamo proposto al Governo di attuare un federalismo solare che permettesse di far arrivare al nord più incentivi. Le regioni settentrionali pagano infatti di più, ma hanno una resa inferiore per la metà rispetto agli impianti installati al sud. La proposta non è passata per l’opposizione delle Regioni meridionali, ma è stata comunque utile per iniziare a sollevare un problema che prima o poi deve essere affrontato tenendo presente queste disparità di carattere oggettivo”.