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Paesaggi energetici

Necessità di un approccio sinergico tra politiche energetiche e paesaggi di riferimento

Quello delle energie rinnovabili è un tema che pur essendo al centro di articolati e spesso accesi dibattiti di carattere politico-sociale, implica ancora molte questioni da risolvere, generate probabilmente da un continuo mutamento degli scenari di riferimento e dalla mancanza di regole chiare e lungimiranti. E’ innegabile che ci si trovi di fronte ad una *“rivoluzione industriale/energetica programmata”* vera e propria (tempi e luoghi sono già stati determinati) che sta cambiando profondamente il rapporto tra produzione di energia e territorio – in Italia, secondo il rapporto pubblicato nel 2011 da Legambiente, sono 7.661 i Comuni che hanno installato almeno un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Difatti l’entrata in vigore il 16 febbraio 2005, a livello mondiale, del protocollo di Kyoto e l’approvazione del cosiddetto “Pacchetto clima-energia” che impone all’Unione Europea, entro il 2020, di aumentare del 20% l’efficienza energetica e di produrre da fonti energetiche rinnovabili (FER) una quota pari al 20% del consumo finale, ha messo in moto un meccanismo di crescita degli investimenti, in tale comparto, senza eguali. Le politiche energetiche attuate da alcuni stati dell’Unione Europea, tuttavia, non sono sempre state in grado di regolare l’incremento e il razionale inserimento, sul territorio, dei nuovi impianti, che spesso hanno trovato la loro collocazione ottimale in aree ad alto pregio paesaggistico, come nel caso dell’Italia. Ci si trova così davanti a *territori in equilibrio precario* tra lo sfruttamento, il valore economico, l’ambiente, da una parte, e il paesaggio, dall’altra. Molto spesso, infatti, le scelte che portano alla realizzazione degli impianti di produzione energetica sono basate solo su logiche interne al mondo dell’energia o riconducibili ad azioni speculative stimolate dallo stesso sistema degli incentivi. Viene invece completamente trascurata una _visione strategica condivisa,_ soprattutto in termini di paesaggio, che dovrebbe scaturire da un processo sinergico e partecipativo, nel quale mettere in campo, oltre alle questioni tecniche, anche le caratteristiche intrinseche ed identitarie dei singoli territori nonché la loro capacità di accogliere il cambiamento e di trasformarlo in opportunità. Il paesaggio non è uno sfondo più o meno bello, ma un *_valore attivo_* che, se ben gestito, può diventare luogo privilegiato dell’innovazione. La mancanza ad oggi di attenzione da parte delle politiche energetiche verso questa parte del processo di trasformazione dei territori ha condotto inevitabilmente ad un elevato grado di diffidenza da parte della cittadinanza nei confronti delle rinnovabili e ad una difficoltà nel riconoscere in esse dei nuovi simboli.

L’accresciuta consapevolezza e sensibilità della popolazione nei confronti di tematiche quali l’ambiente ed il paesaggio, come esito anche della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) nella quale si afferma che _“Il paesaggio è un tema che interessa tutti i cittadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regionale (…)”,_ ha sconvolto quelli che erano i vecchi equilibri decisionali, mettendoli, in alcuni casi, in crisi. Basti pensare che nel 2010 sono stati *contestati da cittadini ed associazioni ambientaliste ben 150 progetti* riguardanti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (“Osservatorio Nimby Forum – 2010”:https://www.nimbyforum.it), causando ritardi nella realizzazione e creando malcontento tra tutti i soggetti coinvolti.

Seppur è evidente che sussista una forte interdipendenza tra dimensione paesaggistica e fenomeni produttivi, quello che non è chiaro, invece, è come queste tematiche debbano/possano dialogare tra loro. In tal senso, le tanto attese _“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”,_ emanate il 18 settembre 2010 dopo ben sette anni dalla pubblicazione del *D.lvo 387/2003* che le prevedeva, avrebbero dovuto/potuto dare delle prime indicazioni su come combinare, evitando il muro contro muro, la tutela e la valorizzazione _attiva_ del patrimonio paesaggistico esistente con la “necessità” di portare avanti una politica di interventi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Uno dei punti cruciali toccati dal Decreto è la famosa ricognizione, da parte delle Regioni, delle cosiddette “aree non idonee” all’installazione di specifici impianti energetici (punto 17 e Allegato 3), individuazione che, pur non costituendo un limite assoluto di realizzazione, dovrebbe consentire di individuare le zone più sensibili, in termini di paesaggio e di beni culturali. Tale ricognizione dovrebbe essere l’esito di un’attenta istruttoria che tenga conto delle caratteristiche dei territori (con riferimento anche alle previsioni dei Piani Paesaggistici, ove presenti), della loro capacità di accogliere il cambiamento, delle risorse potenziali presenti, dei valori d’uso e che costituisca, di conseguenza, la base per l’individuazione di criteri specifici d’inserimento per le differenti tipologie di fonti rinnovabili. Inoltre, poiché le Linee Guida Nazionali chiariscono che le Regioni non sono titolari sulle quote di energie rinnovabili e, pertanto, la legislazione regionale non può stabilire la quota massima di impianti sul proprio territorio (ad oggi non è stato ancora approvato un sistema di _burden sharing_ così come previsto dalla Legge 19/2009, che consentirebbe di dividere e condividere impegni e responsabilità tra le diverse Regioni), la ricostruzione delle “aree non idonee” potrebbe in qualche modo consentire alle Regioni di “controllare/veicolare” il numero di nuove istallazioni.

E’ evidente, quindi, che un’approssimazione in tal senso rischierebbe di pregiudicare una più efficace integrazione ambientale e paesaggistica degli impianti, nonché la loro stessa resa in termini energetici. Alla generalità e incompletezza del testo nazionale, ha fatto eco una fioca risposta da parte delle Regioni che, in alcuni casi, come quello del Lazio, si sono semplicemente limitate a recepire la norma, senza apportarvi alcuna modifica che tenesse conto delle suddette caratteristiche territoriali. Solo la *Puglia* e la *Provincia di Bolzano* sono state in grado di definire un quadro completo e approfondito che, oltre ad individuare i luoghi non idonei per ciascuna fonte, restituisce con chiarezza il processo adottato per ogni singola scelta. La Puglia, poi, rendendo obbligatoria la presentazione dei progetti in formato digitale – quindi immediatamente proiettabili sulla cartografia del SIT e confrontabili con il Piano Paesaggistico – pone l’accento sull’importanza di monitorare la diffusione delle energie rinnovabili sul territorio regionale, in modo da avere un quadro più completo dei cambiamenti in atto, da considerare al momento della stesura di piani e programmi (non solo energetici), orientandone così le azioni future. Tuttavia nella stesura delle Linee Guida pugliesi, così come per le altre, ci si è limitati alla sola individuazione di vincoli per le rinnovabili aventi come unico scenario quello dei _paesaggi d’eccellenza_ (le “aree non idonee” individuate coincidono sempre con aree già vincolate), trascurando ancora una volta la definizione di una visione sinergica e operativa delle trasformazioni, che coinvolga anche i cosiddetti paesaggi ordinari e che sappia tenere assieme le ragioni della diffusione energetica con quelle della qualità paesaggistica. Allo stato attuale, un approccio di questa natura, è riscontrabile solo in alcuni *Piani Paesaggistici Regionali* (PIT Regione Toscana; PPR Regione Umbria; PPTR Puglia) in cui lo sviluppo dell’autosufficienza energetica – inteso come esito di scelte ponderate sensibili ai valori del contesto e conforme a quanto previsto dalla vigente normativa di settore – viene trattato come valore aggiunto capace di attivare nuovi scenari produttivi nonché _nuovi paesaggi._