Rinnovabili

L’importanza dei serramenti nella normativa vigente

Un corretto orientamento e dimensionamento dei serramenti sono le basi per una valida progettazione: potendo infatti intervenire su questa fase preliminare del progetto sarebbe preferibile collocare sul lato Sud dell’edificio aperture di maggiori dimensioni, opportunatamente schermate per evitare surriscaldamenti nei periodi estivi, in quanto riceve il massimo irraggiamento solare duranti i mesi invernali, assicurando un miglior apporto termico. Seguendo la stessa logica, il lato Nord dovrebbe possedere aperture minori sia in dimensioni che in numero; finestrature a ovest non migliorano l’apporto energetico in inverno, ma incidono sul surriscaldamento estivo, in misura maggiore rispetto alle bucature a sud. Gli elementi da valutare in fase di progettazione sono: telaio del serramento, vetro e possibili ponti termici, (davanzali, cassonetto per avvolgibile, etc.). Sarebbe infatti poco scrupoloso investire somme considerevoli in profili finestra e vetri altamente efficienti e non tenere conto delle possibili dispersioni dovute ai punti di congiunzione. Ricerche e sviluppi industriali hanno dimostrato che se il rapporto del telaio rispetto all’intera apertura raggiunge valori inferiori al 10%, si riescono a raggiungere uguali benefici di un profilo altamente performante, con costi decisamente inferiori. Il profilo deve dunque avere prestazioni che migliorano la qualità dell’abitare e puntano all’efficienza energetica: taglio termico, abbinamento di differenti materiali e sistemi misti, tipo legno alluminio, adozione di opportuni distanziatori che interrompono il ponte termico, rinforzi con materiale isolante.
Il serramento e le sue prestazioni sono dunque al centro dei decreti legislativi riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, nello specifico il n.192, n.311. Il decreto legislativo 192/2005, che recepisce la direttiva comunitaria 2002/91/CE sul ‘Rendimento energetico in edilizia’ e il 311/2006 stabiliscono i parametri realizzativi dei serramenti.
Il decreto 192 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
L’allegato C del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ‘Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia’, illustra i requisiti di prestazione energetica degli edifici imponendo limiti di trasmittanza termica per chiusure trasparenti e vetrature in relazione alle diverse zone climatiche. Infatti i Comuni italiani, in base al decreto legislativo del 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono suddivisi in sei zone climatiche in funzione al consumo energetico necessario per mantenere condizioni di comfort e temperatura pari a 20°C all’interno di un ambiente. Identificata la zona climatica a cui appartiene il Comune è necessario verificare che i valori dichiarati Ug- Valore limite della trasmittanza termica U del vetro utilizzato- e Uw- Valore limite della trasmittanza
termica del serramento- risultino inferiori a quelli riportati nelle tabelle rispettivamente a e b dell’allegato C del Dlgs 192/ 2005, relativi alle zone climatiche (A-B-C-D-E), in modo tale da poter procedere con il sistema di certificazione energetica.
Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ‘Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia’ integra il precedente decreto, per quanto riguarda i valori di trasmittanza delle strutture opache orizzontali, ma non modifica i valori delle chiusure trasparenti e dei vetri fissati dal primo decreto. La legge del 27 dicembre 2006 n°296, Attuativa della manovra finanziaria 2007, prevede una significativa agevolazione fiscale per aziende o privati, che eseguono nel corso del 2007 interventi di miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti mediante fornitura e posa in opera di una nuovo serramento (infisso e vetro) e miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. Si tratta di erogazioni di bonus fiscali, per interventi denominati ‘verdi’, ossia mirati ad incentivare il risparmio energetico in edilizia: la detrazione del 55%, prevista per le spese sostenute nell’anno 2007 per l’acquisto di serramenti con prestazioni termiche che rispettano specifici limiti di trasmittanza, spetta fino ad un valore massimo di Euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. L’adeguamento della prestazione termica dei serramenti ai limiti stabiliti dalla legge deve essere verificato da un tecnico abilitato che risponde civilmente e penalmente, oppure può essere dimostrato dalla certificazione del produttore di infissi che attesta il rispetto agli stessi requisiti.

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