NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO PER USI TERMICI NEGLI EDIFICI.
_La legge si riferisce al contenimento del consumo energetico per usi termici degli edifici, sia per gli impianti termici di qualsiasi tipo che per le caratteristiche di isolamento degli edifici in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni nelle quali sia prevista l’installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti. È la prima legge italiana in materia di energia che si occupi anche di edilizia._
+Per i progettisti la legge prevede:+
Art.17 – dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione, fermo restando l’obbligo della licenza edilizia prevista dalla vigente legge urbanistica,il committente di edifici di cui al primo e secondo comma dell’articolo 14 prima dell’inizio dei lavori deve depositare al competente ufficio comunale in allegato al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.
Per le classi di edifici nuovi o ristrutturati che saranno indicate dal regolamento di esecuzione, i Comuni debbono procedere a verifica della conformità delle opere eseguite alle norme della presente legge entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La licenza di uso o di abitabilità non può essere rilasciata se gli accertamenti non hanno dato esito positivo.
In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma del primo comma.