Rinnovabili

L’efficienza energetica nella Regione Lombardia

La Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 26 Giugno 2007, n.8/5018, stabilisce le norme della certificazione energetica degli edifici in attuazione del D.lgs. 192/05. Esso stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, rinviando a successivi dispositivi le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, i requisiti professionali e di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
Le disposizioni appartenenti a questo provvedimento legislativo regionale sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità ai principi fondamentali fissati, in primo luogo dalla Direttiva 2002/91/CE, dal Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311, e in attuazione degli articoli 9 e 25 della legge regionale del 2 dicembre 2006, n. 24, ‘Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente’. È stato infatti demandato alle singole Regioni il compito di sviluppare l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi del decreto 192.
La Giunta della Regione Lombardia, attraverso la deliberazione n.1539 del 22 dicembre 2005, modificata con la delibera n. 2183 del 22 marzo 2006, ha precedentemente approvato uno schema di convenzione con l’Associazione Reti di Punti Energia (finalizzato all’aggiornamento del Piano d’Azione del Programma Energetico regionale e all’incentivazione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili), entro cui si inserisce una proposta per certificare l’efficienza energetica degli edifici adibiti ad uso razionale e terziario. Inoltre il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009 include gli obiettivi dell’attuazione della certificazione e di risparmio energetico in edilizia, in quanto sono ritenute misure atte a diminuire e contrastare l’inquinamento atmosferico.
Dunque la Regione Lombardia, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico emana ‘Dispositivi inerenti all’efficienza energetica in edilizia’, sviluppando criteri e procedure per la diagnosi e la certificazione energetica degli edifici.
Le misure sono entrate in vigore in modo graduale dal 1 settembre 2007 e si applicano alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; alle opere di ristrutturazione di edifici e impianti esistenti; ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti e infine alla certificazione energetica degli edifici. L’incontro e la discussione di diversi soggetti interessati all’ambito energetico, Enti pubblici, progettisti, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni di costruttori, hanno previsto una maggiore restrittività nelle norme, rispetto a quelle imposte a livello nazionale, sempre salvaguardando gli aspetti economici e costruttivi.
Dallo stesso 1 settembre 2007 ed entro il 1 luglio 2009 la certificazione risulta necessaria per gli edifici di proprietà pubblica, o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq; dal 1 gennaio 2008 per iniziare o rinnovare contratti di fornitura di energia in edifici pubblici o privati; dal 1 luglio 2009 nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari, dal 1 luglio 2010 nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.
I requisiti di prestazione energetica degli edifici sono, come già accennato in precedenza, maggiormente restrittivi rispetto a quanto previsto dai dispositivi nazionali: la Regione Lombardia applica, a partire dal 1° gennaio 2008, i limiti previsti sul territorio nazionale con decorrenza 1° gennaio 2010, anticipando la normativa nazionale e promuovendo concretamente sul territorio il risparmio energetico. A seconda del tipo di intervento, questi limiti saranno o di tipo prestazionale (collegati alla capacità del sistema edificio-impianto di richiedere un fabbisogno energetico contenuto), o di carattere prescrittivo (affidando ai soli componenti opachi e trasparenti, la capacità di migliorare l’efficienza dell’edificio stesso). Il rispetto di questi requisiti è partito dal 1 settembre 2007, momento in cui la certificazione energetica si è resa necessaria per: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolge più del 25% della superficie disperdente, ampliamenti volumetrici (il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente), vendita di un intero immobile.
Il punto 7 del Dispositivo reca l’Attestato di certificazione energetica, che deve essere compilato e sottoscritto dal Soggetto certificatore, secondo le modalità definite nell’Allegato C: gli usi di energia riportati sull’attestato di certificazione riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, con lo scopo di fornire un’indicazione riguardo l’impatto dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio. L’attestato ha validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
Il Punto 8 descrive la Targa energetica, la quale deve essere rilasciata dal Comune di competenza (solo nei casi in cui l’attestato di certificazione energetica sia riferito all’intero edificio), riprodotta in conformità al modello riportato all’Allegato D, e deve essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità. Nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica venga modificato, diventa d’obbligo provvedere all’aggiornamento della targa energetica dell’edificio. Presso l’Organismo regionale di Accreditamento, identificato nella società regionale Punti Energia, è istituito l’elenco dei Soggetti certificatori abilitati alla certificazione degli edifici, ossia le persone fisiche in possesso dei determinati titoli di studio (vedi art. 13 del dispositivo ‘Soggetto certificatore’).
Dunque la cooperazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Giunta Regionale della Lombardia ha permesso, mediante il provvedimento ‘Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia’, di creare soluzioni, comportamenti e metodologie che consentono di fare un grande salto di qualità verso un’architettura e un edilizia volta al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

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