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La nuova legge sulla qualità dell’aria ambiente della Regione Toscana

La nuova legge della Regione Toscana, LRT 9/2010, sulla qualità dell’aria abroga la precedente normativa in materia, costituita dalle leggi regionali n. 33/1994 e n.63/1998, e definisce un nuovo quadro organico e coerente con le più recenti norme italiane ed europee del settore.

La LRT 9/2010 si prefigge i seguenti obiettivi:
• delineare gli indirizzi per la gestione a livello regionale della qualità dell’aria ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici che incidono sull’ambiente e sulla salute pubblica;
• definire l’assetto delle competenze tra i diversi attori, siano essi enti territoriali (Regione, Provincia e Comuni) che enti di supporto, come ARPAT e ASL;
• integrare le politica ambientale con altre politiche ad essa strettamente connessa, come mobilità, trasporti, gestione rifiuti, energia e sanità.
La norma regionale definisce le competenze della Regione, delle Province, dei Comuni e degli enti di supporto come ARPAT e ASL.
Per quanto attiene alle competenze del Consiglio regionale, queste si muovono in diverse direzioni: dall’attuazione del piano regionale della qualità dell’aria all’individuazione dei limiti di emissione (art.271, comma 3, D.lgs. 152/2006). La giunta regionale, con il supporto tecnico di ARPAT, ha invece il compito di: individuare e classificare le zone ed agglomerati (D.lgs.351/99); valutare la qualità dell’aria in Toscana; individuare le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria, gestire il sistema informativo regionale, gestire ed organizzazione l’inventario regionale delle sorgenti emissive (IRSE).
La Giunta regionale predispone il piano regionale qualità dell’aria, che è uno strumento di programmazione, contenente la strategia che la Regione Toscana intende porre in essere per tutelare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti. Il piano contiene il quadro conoscitivo sulla qualità dell’aria, stabilisce gli obiettivi e le finalità, nonché gli indirizzi e le prescrizioni, i divieti e le limitazioni, definisce le zone di particolare pregio naturalistico e promuove i programmi di informazione ai cittadini.
La Giunta, basandosi sul sistema di centraline di rilevamento e sull’inventario regionale delle sorgenti di emissione, valuta la qualità dell’aria ambiente ed individua e classifica le zone e gli agglomerati del territorio toscano.
La classificazione territoriale si basa sulla valutazione della qualità dell’aria tenendo conto dei valori limite, soglie di allarme e margine di tolleranza (DM 351/99), dei valori bersaglio, obiettivi a lungo periodo e soglie di allarme (D.lgs 351/99), ed i valori obiettivo (D.lgs 152/2007).

Ogni cinque anni la classificazione del territorio viene sottoposta a revisione e comunque ogni qualvolta vi siano cambiamenti significativi delle emissioni in grado di modificare le concentrazioni di inquinanti.
Spetta inoltre alla Giunta regionale definire le linee guida per elaborare i piani atmosferici comunali (PAC), acquisire i dati della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria, definire le situazioni di rischio di superamento delle soglie d’allarme e dei valori limite, e la redazione del rapporto annuale sulla qualità dell’aria, che deve essere presentano entro il 31 maggio di ogni anno.
Le competenze provinciali rimangono invariate, è infatti assegnato alla Provincia il potere d’autorizzare e di controllare le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività richiamate dalla parte V del titolo I del Testo Unico Ambientale (TUA), anche avvalendosi del supporto di ARPAT. Ricadono inoltre in capo alla Provincia il potere sanzionatorio e d’ordinanza.
Le Province organizzano e gestiscono gli inventari provinciali delle emissioni e coordinano i Comuni nell’elaborazione dei PAC.
Il comitato regionale di coordinamento garantisce il raccordo tra uffici regionali e provinciali e svolge altresì funzioni di tipo consultivo, è composto dai dirigenti degli uffici regionali e provinciali che si occupano di qualità dell’aria ambiente e si riunisce almeno ogni due mesi.
Ai Comuni spetta l’elaborazione del PAC, ed è il Sindaco l’autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme.

Nel caso in cui i Comuni interessati non elaborassero i PAC, definendo interventi strutturali di lungo periodo e interventi contingibili, di tipo transitorio e non adeguassero al tempo stesso i piani di mobilità, edilizio, urbano del traffico e degli orari, la legge 9/2010 dispone che la Regione può esercitare i poteri sostitutivi, oltre all’impossibilità di accedere ai contributi e finanziamento stanziati dalla Regione o gestiti dalla stessa per interventi, misure ed azioni di tutela della qualità dell’aria.
La Rete Regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente viene ridefinita ed individuata, le postazioni che ne fanno parte devono essere gestite dalle Regione ed i dati acquisiti devono essere raccolti da Arpat e gestiti nell’ambito del SIRA (Sistema informativo regionale ambientale della Toscana). Tali dati sono alla base del rapporto regionale sulla qualità dell’aria ambiente che la Giunta regionale deve predisporre entro il 31 maggio di ogni anno.

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