Rinnovabili • Rinnovabili - Inform - Act - Share Background

I contratti di servizio energia al servizio dell’efficienza energetica

Approfondiamo le opportunità che uno strumento quasi sconosciuto ci offre in termini di comfort e risparmio energetico

Le innovazioni contenute nel Contratto di Servizio Energia sono sostanzialmente riconducibili a due aspetti: da un lato, si uniscono i concetti di comfort e di risparmio energetico, cioè si persegue la ricerca del massimo risparmio di energia possibile, fornendo comunque il livello di comfort richiesto dagli utenti; dall’altro, si individua nel miglioramento dell’efficienza degli impianti che producono e utilizzano l’energia, lo strumento per garantire comfort e risparmio energetico.
Già la legge 10/91 parlava di servizio energia e il dpr 412/93 ne dava la definizione precisa: << per “contratto servizio energia” si intende l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia >>.
Per la prima volta il legislatore mette insieme il concetto di risparmio energetico con il concetto di comfort e indica nel processo di miglioramento dell’efficienza energetica lo strumento in grado di soddisfare queste due esigenze apparentemente contrastanti.
Successivamente sono usciti sul mercato contratti che pur chiamandosi contratti di servizio energia, in effetti, non ne applicavano appieno lo spirito. Si trattava di contratti forfettari, contratti cioè che prevedevano un costo fisso annuo di riscaldamento, indipendentemente sia dalla effettiva stagione termica, sia dalle esigenze di comfort degli utenti e raramente intervenivano sugli impianti in modo significativo.
Tutto ciò ha portato a disagi e a maggiori costi per gli utenti contribuendo pertanto a creare la cattiva fama dei contratti di servizio energia. A mettere ordine sul mercato, dopo qualche anno, sono intervenute alcune circolari del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate:
– Risoluzione n. 103 del 20/08/98 (applicabilità aliquota IVA 10%)
– Circolare n. 273 del 23/11/98 (contenuti minimali del contratto)
– Circolare n. 82 del 07/04/99 (uso domestico e altri usi)
– Risoluzione n. 150 del 15/12/04 (corretta attribuzione IVA) che hanno chiarito cosa effettivamente si intende per contratto di servizio energia e quali siano le caratteristiche del contratto stesso; hanno chiarito inoltre che a tali contratti, in ambito domestico si applica l’aliquota IVA al 10%. Tuttavia, nonostante ciò si è valutato che circa il 70% dei contratti in essere, in realtà non rispetta la normativa vigente e applica indebitamente l’aliquota IVA al 10%.

*Come funziona un contratto di servizio energetico*

Normalmente in un condominio ci sono imprese che forniscono combustibile, energia elettrica, manutenzione e quanto altro serve per il riscaldamento dell’edificio. Ciascun fornitore guadagna dalla vendita dei propri prodotti o servizi (cioè, più vendono e più guadagnano) e quindi non hanno alcun interesse al risparmio di energia, né al miglioramento dell’efficienza dell’impianto. Infatti:
– al fornitore di combustibile non importa migliorare il rendimento della caldaia (basta che funzioni e consumi combustibile, anzi più consuma e più guadagna);
– così pure al manutentore interessa relativamente l’efficienza della caldaia (basta che rimanga entro i parametri di legge. Anzi, anche lui guadagna sul numero degli interventi e non sul miglioramento del rendimento della caldaia.
Quindi l’efficienza dalla caldaia e più in generale del sistema edificio-impianto, è di interesse esclusivo del condominio, il quale, però non ha le capacità tecniche e operative per intervenire. La conseguenza grave è che l’efficienza della caldaia è dunque abbandonata a sè stessa. Se poi a questo aggiungiamo che, come accade spesso, la suddivisione dei costi di riscaldamento viene fatta a millesimi e non a consumo, è facile intuire che in questo modo non c’è nessuno stimolo reale al risparmio energetico né da parte degli utenti, né tanto meno da parte dei fornitori.
Nello schema qui riportato, fra l’area di competenza del gestore (centrale termica) e quella del condominio (utilizzazione del calore) si inserisce un elemento innovativo: il contatore di calore. Il contatore di calore è l’elemento fondamentale del Servizio Energia: il condominio, infatti, non acquista più separatamente combustibile e manutenzione dai singoli fornitori, ma acquista energia, sotto forma di acqua calda, che viene misurata dal contatore di calore e quindi paga esclusivamente ciò che consuma ad un fornitore unico: il Gestore del Contratto di Servizio Energia. Il contatore di calore delimita quindi due aree:
– l’area di competenza del Gestore: tutto ciò che sta a monte del contatore;
– l’area di competenza del condominio: tutto ciò che sta a valle del contatore.

*Ruolo del gestore*

È compito del gestore acquistare il combustibile, provvedere alla manutenzione dell’impianto e curare il processo di produzione del calore necessario al fabbisogno termico dell’edificio: calore che verrà misurato dal contatore (in kwh) e ceduto al condominio ad un costo unitario (tariffa €/kwh) concordato contrattualmente.
Il guadagno del gestore deriva dalla differenza fra i ricavi derivanti dalla vendita di energia termica al condominio ed i costi sostenuti per la produzione del calore. Sarà quindi interesse del gestore produrre il calore al costo più basso possibile. Cioè il gestore sarà stimolato a migliorare e ottimizzare tutto il processo che sta a monte del contatore nell’area di sua competenza attraverso vari interventi migliorativi (es. uso di combustibili con le migliori prestazioni energetiche, sostituzione delle caldaie obsolete o sovradimensionate, con bassi rendimenti, con caldaie innovative ad altissima efficienza, miglioramento dell’impianto e della coibentazione delle tubazioni nella centrale termica). Nel contratto di servizio energia, il costo unitario del calore (tariffa €/kwh) dipende dall’efficienza energetica della centrale termica che sta a monte del contatore.
Esso viene concordato contrattualmente e non è modificabile per tutta la durata del Contratto di Servizio Energia, salvo le variazioni ufficiali del costo del combustibile. Quindi se nell’arco della durata del contratto, dovesse verificarsi un decadimento dell’efficienza energetica della centrale termica, questa non produrrà variazioni della tariffa pagata da condominio, ma abbasserà i ricavi del gestore. Pertanto è interesse del gestore monitorare costantemente l’efficienza energetica del sistema per intervenire immediatamente in caso di anomalia, pena la riduzione dei suoi ricavi.

*Ruolo del condominio*

Il condominio paga esclusivamente la quantità di calore necessaria a soddisfare il suo fabbisogno energetico. I condòmini saranno stimolati a consumare meno energia possibile, pur senza rinunciare al comfort desiderato: saranno pertanto interessati a realizzare, nell’area di loro competenza a valle del contatore di calore, tutti quegli interventi che permetteranno loro di consumare meno energia ed in modo più responsabile. In questo modo si ottiene:
– risparmio energetico: significa ridurre il fabbisogno globale di energia primaria (combustibile) contribuendo a ridurre il costo della bolletta energetica nazionale (l’Italia deve acquistare all’estero la gran parte del combustibile);
– consumare meno energia e in modo più efficiente significa anche ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nell’aria e contribuire quindi al raggiungimento degli obiettivi che l’Italia si è posta aderendo al Protocollo di Kyoto. Con il Contratto di Servizio Energia si crea quindi un circolo virtuoso in cui sia il gestore che il condominio guadagnano, facendo risparmio energetico, e contribuiscono a valorizzare l’aspetto sociale e ambientale dell’uso razionale dell’energia.

About Author / La Redazione