E’ stato rimosso definitivamente il vincolo che distingueva i produttori di energia fotovoltaica che utilizzano direttamente l’energia prodotta, da coloro che la immettono in consumo
Lo scorso 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 66/E, con la quale specifica che gli incentivi del Conto Energia (messo a punto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007) vanno erogati per tutta l’elettricità prodotta dall’impianto fotovoltaico a prescindere dal fatto che i produttori abbiano scelto il servizio di scambio sul posto (detto anche Net Metering) o cedano la propria produzione alla rete. Con la presente viene modificato il contenuto della circolare 46/E dello scorso 19 luglio 2007 che prevedeva invece questa distinzione. Rispetto alla 46/E dell’Agenzia, che definiva la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, la 66/E non comporta conseguenze fiscali, pertanto, in ordine al trattamento fiscale della tariffa incentivante, restano fermi i chiarimenti resi con la precedente circolare riguardanti: la disciplina iva della tariffa incentivante; la disciplina iva dell’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico; la disciplina fiscale della “tariffa incentivante” e dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia. (Fonte Lavori Pubblici)