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Fotovoltaico: la connessione alla rete elettrica

Si tratta della fase più burocratica, e spesso completamente oscura a chi “sceglie il fotovoltaico”, di tutto l’iter realizzativo dell’impianto. Percorriamola, passo passo, in modo semplificato

Come già accennato nell’ “articolo”:https://www.rinnovabili.it/la-burocrazia-del-fotovoltaico-le-autorizzazioni-preventive-400804 precedente, pubblicato il 9 maggio 2008, l’iter burocratico per installare un impianto fotovoltaico prevede delle tappe ben definite.
Iniziamo, per semplicità, ad elencare le principali attività:

a. Autorizzazioni preventive
b. Connessione con la rete elettrica:
^i) Richiesta di connessione^
^ii) Comunicazione di fine lavori^
c. Comunicazione a Terna dei dati dell’impianto fotovoltaico
d. Comunicazione al GSE per l’accesso alle tariffe incentivanti relative al “Conto Energia”

Approfondiremo specificatamente, in questo articolo, le attività necessarie per la connessione con la rete elettrica. In tale fase gli interlocutori principali sono il proprietario dell’impianto (soggetto responsabile) e l’impresa distributrice di energia elettrica (Enel, Acea, Etc.). Ad essi si affiancano altre figure come il progettista e la ditta installatrice. Ecco, in dettaglio, quali sono le documentazioni da produrre:

*1) Richiesta di connessione.* In questa fase il proprietario dell’impianto richiede all’impresa distributrice di energia elettrica di connettere il proprio impianto alla rete elettrica.

_Cosa bisogna fare_
Ogni impresa distributrice (Enel, Acea etc.) ha un proprio standard di procedura. In ogni modo tutte le procedure devono essere conformi alla direttive dell’Autorità dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG) (vedi per esempio “Arg/elt 89/07”:https://www.autorita.energia.it/docs/07/089-07.htm, “ARG/elt 33/08”:https://www.autorita.energia.it/docs/08/033-08arg.htm), e per questo motivo non si discostano molto tra di loro. In genere si deve:
# Compilare l’apposito documento per la richiesta di connessione in genere scaricabile dai siti delle varie imprese distributrici (Enel, ACEA etc.). In genere sono presenti due moduli differenti uno per impianti inferiori a 20 kWp l’altro per impianti superiori a 20 kWp. Oltre i dati anagrafici del soggetto responsabile, dovranno essere indicati anche i dati tecnico/identificativi dell’impianto, l’eventuale indicazione della società distributrice al servizio di misura e del regime contrattuale scambio sul posto/ritiro (dal 1 Gennaio 2009 entrerà in vigore la nuova disciplina dello scambio sul posto che vede il GSE come soggetto preposto).
# Procurarsi la planimetria catastale del sito ove sorgerà l’impianto.
# Redigere il progetto preliminare secondo la normativa CEI 02 a cura di un professionista abilitato, completo di schema circuitale unifilare dell’impianto in corrente alternata completo della indicazione degli assetti di esercizio, dei dispositivi di manovra e protezione e della loro ubicazione incluso il contatore di energia prodotta.
# Pagare il corrispettivo previsto dall’AEEG (ad oggi per impianti in BT è fissato in € 32,57), secondo le modalità proprie di ogni impresa distributrice.

A questi punto la procedura di richiesta di connessione può differire a secondo dell’impresa distributrice, nel senso che possono essere richiesti ulteriori documenti che in genere vengono verrebbero altresì richiesti in fase di “dichiarazione di fine lavori “ (vedi dopo). In pratica alcune imprese distributrici anticipano la richiesta di ulteriore documentazione, che altri gestori di rete invece richiedono solo durante la fase di “dichiarazione di fine lavori”.

_Tempistica_
Non c’e’ una tempistica definita che indichi in quale stato di avanzamento lavori richiedere la connessione alla rete. Si deve però considerare che, per esempio, proprio in virtù della Arg/elt 89/07 dell’AEEG (valida per impianti con tensione < 1 kV), le imprese distributrici di energia elettrica hanno l’obbligo di effettuare il sopralluogo sul sito preposto e rispondere alla richiesta di connessione del proprietario dell’impianto (soggetto responsabile) entro 20 gg lavorativi, pena l’applicazione di una sanzione a loro carico, con una comunicazione scritta recante il preventivo dettagliato richiesto per la connessione. In considerazione di queste tempistiche si suggerisce di completare e spedire la richiesta di connessione prima di iniziare i lavori di installazione, in considerazione anche di eventuali problematiche tecnico/economiche che possono essere sfuggite al tecnico incaricato o al proprietario dell’impianto ma che si evinceranno durante il sopralluogo del tecnico responsabile dell’impresa distributrice (es. eventuale necessità di cabina di trasformazione MT/BT, presenza di lavori di connessione complessi etc.). In pratica conviene essere pienamente a conoscenza di tutte le implicazioni tecnico/economiche relative alla connessione alla rete elettrica prima di procedere con l’esecuzione delle opere impiantistiche. _Cosa succede dopo?_ Come anticipato precedentemente, a seguito della ricezione della richiesta di connessione, l’impresa distributrice ha l’obbligo di effettuare il sopralluogo e spedire un dettagliato preventivo al cliente entro 20 gg lavorativi. Le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nel preventivo sono riportate nelle delibere dell’AEEG (es. ARG 89/07 per tensioni < 1 kV). Qui si ricorda che deve contenere sicuramente i dati dell’impianto, i costi e le motivazioni di essi, il codice identificativo dell’impianto secondo l’articolo 37, comma 37.1 della deliberazione "n° 111/06":https://www.autorita.energia.it/docs/06/111-06.htm, il periodo di validità entro il quale il cliente deve accettare o meno il preventivo stesso. Il cliente se accetta il preventivo dovrà darne comunicazione all’impresa distributrice entro i tempi e con modalità indicate nel preventivo stesso.

*2) Dichiarazione di ultimazione lavori.* Appena la ditta installatrice termina i lavori di installazione dell’impianto, il proprietario (soggetto responsabile) dovrà comunicare la fine dei lavori secondo le modalità indicate dall’impresa distributrice stessa (Enel, ACEA etc.).

_Cosa bisogna fare_
In genere vengono richiesti almeno i seguenti documenti:
e. Dichiarazione di fine lavori. E’ un documento in genere scaricabile dai siti delle varie imprese distributrici, oppure fornito insieme al preventivo della connessione, oppure come autocertificazione.
f. Dichiarazione di conformità dell’impianto alla “46/90”:https://www.autorita.energia.it/docs/06/040-06.htm e s.m.i. rilasciata dalla ditta installatrice.
g. Attestazione rilasciata dalla società TERNA S.p.a. dell’avvenuta comunicazione dei dati dell’impianto di produzione ai sensi dell’art 8.1 della delibera ARG/elt 89/07.
h. A secondo del tipo e potenza dell’impianto e in modalità variabile in funzione della impresa distributrice, possono essere richiesti ulteriori documenti. Per esempio per impianti in BT, ENEL (e molti altri operatori) richiedono documenti conformi alla DK 5940 vers. 2.2 quali:
* Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT ENEL di impianti di produzione
* Dichiarazione di conformità dell’impianto alle prescrizioni ENEL DK 5940 vers. 2.2 e norme CEI applicabili
* Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicati dal cliente
* Dichiarazione di messa in sicurezza individuazione e consegna dell’impianto elettrico

_Tempistica_
I documenti di cui al punto precedenti devono essere inviati dopo la fine di lavori di installazione dell’impianto, con le modalità indicate dall’impresa distributrice.

_Cosa succede dopo_
A partire dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, l’impresa distributrice avrà a diposizione per completare la connessione
– 30 gg lavorativi nel caso di lavori semplici
– 120 gg lavorativi nel caso di lavori complessi
Dopo l’esecuzione della connessione l’impresa distributrice dovrà rilasciare i verbali di attivazione dell’impianto di produzione.

Per motivi di sintesi, in quest’articolo abbiamo riportato solo le informazioni di carattere generale; chiunque voglia approfondire l’argomento lo invitiamo a consultare le delibere dell’Autorità dell’Energia Elettrica ed il Gas (anche su argomenti strettamente correlati come ad esempio il servizio di misura), unitamente all’altra documentazione tecnica, come le norme CEI, ed alle prescrizioni delle singole imprese distributrici di energia elettrica.