Rinnovabili

Finanziaria 2008: Le novità sui Certificati verdi

Il sistema dei Certificati Verdi è nato con il Decreto Bersani (d.l. 79/99), che ha imposto l’obbligo di immettere una quota di energia elettrica prodotta da impianti ad energie rinnovabili del 2%, a decorrere dall’anno 2001, a tutti gli importatori e produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili e che immettono in rete più di 100 GWhe/anno. Tale obbligo è stato incrementato dello 0,35% dal 2004 al 2006, attestandosi così al 3,05% e, con la nuova finanziaria, dello 0,75% dal 2007 al 2011. Facendo i conti, alla fine del periodo si dovrà arrivare ad una quota obbligatoria del 7,55%. Tale quota rappresenta un valore difficilmente raggiungibile dai produttori da fonte non rinnovabile, costretti quindi ad acquisire CV dai produttori di energia pulita, e darà luogo ad un vigoroso mercato di scambio fra i proprietari degli impianti e gli operatori presenti sul mercato. Ove le trattative dirette non bastassero, è possibile riferirsi all’apposito mercato creato dal Gestore del Mercato Elettrico.

h4{color:#D3612B;}. La durata e la diversificazione per fonte

In particolare, la produzione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile entrati in esercizio prima del 2008, che abbiano ottenuto la qualifica IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili), viene associato un certificato verde ogni MWhe/anno prodotto (in caso di nuova costruzione, rifacimento o riattivazione). I CV vengono emessi, ai fini dei riconoscimenti previsti dal Decreto Bersani, per 12 anni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1/4/99 al 31/12/07.
Con il nuovo regime, gli impianti a fonte rinnovabile entrati in esercizio dal 2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, avranno diritto ai Certificati Verdi, della durata di 15 anni, pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per un coefficiente diverso da fonte a fonte.
Gli impianti di potenza inferiore a 1MWe, su richiesta del produttore, possono essere incentivati, in alternativa ai CV, con conto energia specifico per fonte, ovvero tramite una tariffa fissa omnicomprensiva per ogni kWhe prodotto.

*_Fonte/Tecnologia Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW_*
Coefficiente *1,0* – €/kWhe *0,3*

*_Fonte/Tecnologia Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW_*
Coefficiente *1,0* – €/kWhe *N.A.*[1]

*_Fonte/Tecnologia Eolica offshore_*
Coefficiente *1,1* – €/kWhe *N.A.* [1]

*_Fonte/Tecnologia Solare_* [2]
Coefficiente *[2]* – €/kWhe *[2]*

*_Fonte/Tecnologia Geotermica_*
Coefficiente *0,9* – €/kWhe *0,20*

*_Fonte/Tecnologia Moto ondoso e maremotrice_*
Coefficiente *1,8* – €/kWhe *0,34*

*_Fonte/Tecnologia Idraulica_*
Coefficiente *1,0* – €/kWhe *0,22*

*_Fonte/Tecnologia Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo_*
Coefficiente *1,1* – €/kWhe *0,22*

*_Fonte/Tecnologia Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola, allevamento e forestale da filiera corta_* [3]
Coefficiente *[3]* – €/kWhe *[3]*

*_Fonte/Tecnologia Biomasse e biogas di cui al punto precedente, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo_* [3]
Coefficiente *[3]* – €/kWhe *N.A.*[1]

*_Fonte/Tecnologia Biomasse e biogas di cui al punto precedente, alimentanti impianti Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente_*
Coefficiente *0,8* – €/kWhe *0,18*

*Note*

_Le cifre tra parentesi quadra non sono dati, ma richiami alle note sottostanti_

fn1. N.A. _ Non Applicabile

fn2. _Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387._

fn3. _E`fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte._

Ogni 3 anni potranno essere rivisti, con Decreto Ministeriale, il coefficiente moltiplicativo e la tariffa fissa.
A partire dal 2009, non è più ammesso usufruire degli incentivi di cui sopra se sono ottenuti anche ulteriori incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi.

h4{color:#D3612B;}. Le biomasse

Vengono poi stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, a scopi alimentari, industriali ed energetici, nonché le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.
Con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas, viene operata una fondamentale distinzione. Nel caso delle biomasse, il coefficiente moltiplicativo applicabile all’energia prodotta ai fini dell’ottenimento dei CV vale 1,8 se le biomasse di alimentazione sono derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali da filiera corta, se cioè i prodotti sono ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.
Se, invece, si utilizzano per la produzione di energia elettrica biomasse non all’interno di filiere corte, il coefficiente moltiplicativo scende drasticamente a 1,1.
L’incentivazione per gli impianti fino a 1 MWe,sempre per 15 anni, è determinata, a scelta del produttore, con lo stesso meccanismo per le taglie sopra il MWe, oppure con una tariffa fissa omnicomprensiva di 0,30 € per ogni kWhe prodotto.

h4{color:#D3612B;}. I piccoli impianti

Infine, in relazione ai piccoli impianti, è previsto che saranno definite le modalità di estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e sono state alzate e definite le soglie fino a cui, per costruire un impianto a fonte rinnovabile, basta la Denuncia di Inizio Attività (eolico 60 kW, solare fotovoltaico 20 kW, idraulica 100 kW, biomasse 200 kW, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW).

h4{color:#D3612B;}. I prossimi passi

Per alcune modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 ovviamente si dovrà rimanere in attesa dei decreti e disposti attuativi a cura dei Ministeri, dell’AEEG e del GSE.
Con le nuove regole e gli introiti così determinati che deriveranno dalla vendita dei nuovi CV in aggiunta al prezzo di vendita dell’energia generata si dovrebbero giustificare i maggiori costi degli impianti ad energia rinnovabile, verso una compensazione dei costi dell’energia verde rispetto a quella prodotta da fonte fossile. Probabilmente si è fatto un buon passo verso gli “obiettivi 20-20-20”.

Exit mobile version