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Finanziaria 2008: ambiente, fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Finalmente approvata la tanto attesa legge che dovrebbe, almeno nei propositi, dotare il nostro Paese degli strumenti necessari a rispettare gli obiettivi di Kyoto. Vediamo in dettaglio le principali novità

Il Disegno di legge è stato definitivamente approvato dal Senato il 21.12.2007: la Finanziaria 2008 porta alcune modifiche alla precedente e alcuni miglioramenti. Per quanto riguarda ambiente, fonti rinnovabili ed efficienza energetica è stato confermato lo stanziamento di 600 milioni di euro per l’applicazione del Protocollo di Kyoto.
Gli interventi pubblici sono sottoposti a vincoli di compatibilità ambientale, infatti edilizia, trasporti, e altri settori devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra. Un punto a favore della diminuzione di CO2 in ambiente è la creazione di 1000 nuove aree verdi nelle città, in grado di assorbire 16 mila tonnellate di CO2, pareggiando le emissioni di 10 mila auto, grazie alla creazione del Fondo per nuovi parchi urbani.
Sono stanziati: 100 milioni di euro per le riserve naturali e le aree protette, per valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro Paese; 20 milioni di euro per la difesa del mare e per gli investimenti di tutela ambientale; 3 milioni di euro per stanziamento annuale del Comando Carabinieri Tutela Ambientale; 530 milioni di euro per combattere il dissesto idrogeologico tramite un piano articolato di prevenzione, controllo e intervento.
Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica degli edifici avranno un’azione specifica: viene confermata la detrazione del 55% per le ristrutturazioni degli edifici secondo criteri di ecoefficienza, consentendo ai cittadini di conseguire risparmi, pagando meno tasse, con sgravi del 55% fino ad un massimo di 60.000 euro sulle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, l’isolamento delle pareti (riducendo le dispersioni termiche) e l’installazione dei collettori solari (per il riscaldamento dell’acqua sanitaria). Inoltre chi progetta una nuova costruzione sarà obbligato, a partire dal 1 gennaio 2008, per avere la concessione, a presentare la certificazione energetica e a prevedere l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica ‘pulita’ per almeno 1 kilowatt.
Nello specifico:
Art. 1, comma 6, Ici e fonti rinnovabili: il comune a decorrere dal 1 gennaio 2009 può fissare una tassa Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica ad uso domestico
Art. 1, comma 286, Riqualificazione energetica degli edifici: per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, la detrazione fiscale è del 55% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 30.000 euro.
Art. 1, comma 288, Costruzioni e certificazione energetica: a decorrere dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, come gia accennato precedentemente, delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
Art. 1, comma 289, Energia prodotta da fonti rinnovabili: a decorrere dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi dei Comuni devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di 1 kW per ogni unità abitativa e 5 kW per fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq.
Art. 2, commi da 17 a 19 Ristrutturazioni edilizie: tasse agevolate al 10% per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
Art. 2, commi 20 e 21, Riqualificazione energetica degli edifici: è stata prorogata l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, interventi su strutture opache verticali, orizzontali e serramenti, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100 mila euro.
Art. 2, commi da 136 a 140, Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili: solo gli impianti realizzati ed operativi possono sfruttare gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Per gli altri impianti non ancora in esercizio e per quelli in costruzione, la procedura del riconoscimento, è completata dal ministro per lo Sviluppo economico, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della Finanziaria per il 2008.
Art. 2, commi da 143 a 157, Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: si tratta di un’incentivazione,che parte dal 1° gennaio 2008, della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Art. 2, commi da 158 a 163, Fonti energetiche rinnovabili: è stato Istituito un Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica con 1.000.000 di euro, per finanziare campagne informative per: la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione pubblica; sensibilizzazione degli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di stand-by. A decorrere dal 1 gennaio 2010 è vietata la vendita di elettrodomestici con classificazione energetica inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 per gli interni degli appartamenti e dal 2011 è vietata l’importazione, la distribuzione e la vendita di lampadine a incandescenza e elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere il collegamento con la rete elettrica.
Art. 2, comma 240, Gpl in zone di montagna e teleriscaldamento: è stata prorogata al 2008 l’agevolazione fiscale connessa all’uso di Gpl in zone di montagna e teleriscaldamento.
Art. 2, commi da 321 a 334, Tutela del territorio e dell’ambiente: Per la difesa del suolo e la pianificazione di bacino e per la realizzazione di interventi nelle aree a rischio idrogeologico, il ministro dell’Ambiente, adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forma di adattamento dei territori, da attuare con le autorità di bacino, le regioni e gli enti locali interessati.
Art. 2, commi da 344 a 347, un centesimo per il clima: Istituito un Fondo a contribuzione volontaria di un centesimo per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione o ogni 6 kw/h di energia elettrica consumata. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la norma impegna le società distributrici di carburante e di energia elettrica a versare il contributo aggiuntivo di un centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato.
Art. 2, commi 335 e 356, Riforestazione e parchi urbani: un fondo di 50 milioni di euro è stato istituito presso il ministero dell’Ambiente, con lo scopo della forestazione, riforestazione per ridurre le emissioni di CO2, realizzazione di aree verdi in zone urbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale. sono stati stanziati 2.000.000 di euro per sostenere azioni e politiche finalizzate all’attuazione del protocollo di Kyoto.

La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.