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Figli e figliastri della Direttiva 2002/91 CE

Riflessioni sul recepimento della Direttiva sul rendimento energetico in edilizia nei Paesi mediterranei

Pubblicata da quasi cinque anni, la Direttiva Europea 2002/91/CE ha posto l’obiettivo di «promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne», definendo rendimento energetico di un edificio: «la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell’acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l’illuminazione». Considerando infatti la crescente proliferazione degli impianti di condizionamento e i conseguenti problemi energetici, nella Direttiva si osserva che «dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo».
Passando ad analizzare le normative di recepimento nazionali purtroppo di tale priorità si perde un po’ traccia. Infatti l’attenzione della maggior parte dei Paesi europei si incentra sul contenimento dei consumi invernali e trascura di verificare se determinate scelte tecnico-costruttive vantaggiose nel periodo invernale, siano ugualmente efficaci nel periodo estivo o invece non si rivelino negative per i consumi o addirittura disastrose per il comfort indoor. Un’ottica focalizzata sul comportamento invernale dell’edificio appare comprensibile nei Paesi nord europei continentali, non così per quelli a latitudine inferiore in particolare gravitanti sul bacino del Mediterraneo (col clima europeo più caldo!).
Passando ad esaminare lo “stato dell’arte” si ricorda che il temine utile per il recepimento della Direttiva era il 4 gennaio 2006. Infatti solo per l’attestato di certificazione energetica e le ispezioni (di caldaie e sistemi di condizionamento) gli Stati Membri possono, a causa di mancanza di esperti qualificati e accreditati, avere un periodo addizionale di tre anni (quindi fino al 4 Gennaio 2009) per la completa adozione.

In Italia la norma fondamentale sull’uso razionale dell’energia era la L.10/91 all’epoca all’avanguardia e in anticipo anche sulla legislazione europea. È anche noto come essa nella realtà sia rimasta improduttiva a causa della mancanza dei decreti attuativi. Infatti tra questi ultimi l’unico emanato è il DPR 412/1993 ma esso, benché di primaria importanza, disciplinava solo la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici, trascurando quindi la climatizzazione estiva.
Procedendo nell’analisi delle norme in vigore, il D. Lgs. 192 del 2005 (modificato dal D. Lgs. 311/06) attua la Direttiva europea e, come la precedente legislazione, contiene solo i principi generali e le norme transitorie, in attesa dell’emanazione dei decreti applicativi ad oggi non ancora pubblicati.
Per i temi di nostro interesse, nel Decreto si ribadisce come per la valutazione della prestazione energetica di un edificio sia da considerare anche la climatizzazione estiva.
Tuttavia, superando le definizioni e andando ad analizzare i contenuti e gli allegati del suddetto decreto, si rileva nei fatti una puntuale definizione:
 del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (con l’indicatore di prestazione EPi)
 dei valori limite di trasmittanza (quindi dell’isolamento termico) dei componenti dell’involucro
 del rendimento dell’impianto termico.
Vengono inoltre fornite delle prescrizioni per la trasmittanza delle partizioni interne e per il controllo delle condensazioni.
Ai fini della limitazione dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e del contenimento della temperatura interna, il Decreto prevede la valutazione dell’efficacia delle schermature (rese obbligatorie per alcune categorie di edifici) tuttavia non fornisce indicazioni di tipo quantitativo in merito ai fattori d’ombreggiamento da perseguire, rendendo quindi generici e vaghi importanti accorgimenti per il controllo solare (vedi Allegato I, c. 9).
Così pure vaga è la successiva raccomandazione di utilizzare «al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio»: tale indicazione introdotta con il D. Lgs. 311/06 da sola non può guidare il progettista nell’applicazione di un fondamentale accorgimento e controllo delle condizioni di comfort indoor (temperatura e soprattutto umidità).
Un discorso più approfondito merita l’indicazione sull’involucro (Allegato I, cc. 9-10) che fissa un unico e poco significativo valore limite di massa superficiale dei componenti opachi, uguale per tutte le località (ma da applicare solo per alcune zone climatiche e destinazioni d’uso!). Tale prescrizione appare piuttosto semplicistica e non tiene in debito conto di tutti i parametri influenti sui carichi, quindi sui fabbisogni, energetici estivi.
In generale comunque l’approccio del Decreto attribuisce un ruolo fondamentale alla trasmittanza dell’involucro, trascurando l’importanza della massa termica dei componenti edilizi e quindi dell’inerzia di tutto il “sistema edificio”. In altre parole la massa viene considerata per determinare i guadagni in calore dovuti al sole e alle sorgenti interne, ma non viene debitamente valutata nei termini di controllo dei flussi di calore provenienti dall’esterno o meglio di sfasamento temporale e attenuazione dell’onda di calore.

La direzione intrapresa dall’Italia nel recepimento della Dir. 2002/91/CE si conforma con quanto attuato nella maggior parte degli Stati membri. A fronte di questo quadro complessivo interessante appare l’adempimento della direttiva in Portogallo che è stata trasposta in tre decreti (il 78, 79 e 80) pubblicati il 4 aprile 2006. Sin dalle impostazioni in essi appare chiara una visione più organica della problematica dell’efficienza energetica degli edifici, la Regulamentação Energética dos Edifìcios infatti si basa su:
 requisiti in termini di isolamento (trasmittanza termica U)
 procedimenti di calcolo dei ponti termici
 procedimenti di calcolo dei parametri dei fabbisogni nominali di riscaldamento e raffrescamento
 calcolo dell’ACS (acqua calda sanitaria)
 sistemi di collettori solari termici obbligatori
 fabbisogni globali dell’edificio in Energia Primaria.
Inoltre ad opera dell’INETI (Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, «laboratorio di Stato» del Ministero dell’Economia e Innovazione) è stato messo a punto il relativo software di calcolo necessario per tutte le verifiche “incrociate”, in primis quelle invernali ed estive per le quali sono state realizzate due differenti classificazioni di zone climatiche.


Fonte: “www.buildingsplatform.org/cms/”:https://www.buildingsplatform.org/cms/

Fissata la “cornice” nazionale delle norme sulla certificazione energetica tramite il D. Lgs. 192/05 (e succ. mod.) nel nostro Paese si attende più volte data per “imminente” (… e rimandata!) l’emanazione dei decreti attuativi. In un contesto di incertezza generale e di inefficacia pratica delle norme, si auspica che le Regioni, nella consapevolezza delle proprie risorse energetiche e delle proprie peculiarità climatiche, sappiano cogliere, nella delega che hanno sulla materia, un’importante occasione per una normativa mirata, organica ed efficace.

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