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Detrazione 55%, bocciato l’emendamento di proroga al 2012

Nessuna alla proroga oltre il 31 dicembre 2010 al bonus fiscale di riqualificazione energetica e alla sua estensione alle spese per l'adeguamento sismico degli edifici.

(Rinnovabili.it) – Prosegue a Palazzo Madama l’esame della manovra finanziaria dispiegata attraverso i ddl nn. 1791 e 1790, recanti rispettivamente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012” e “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.
Tra gli emendamenti che non hanno ricevuto l’approvazione da parte della Commissione Ambiente e Territorio del Senato anche quello a firma di Rosario Giorgio Costa ed inerente alla proroga fino al 31 dicembre 2012 della detrazione Irpef del 55% sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’incentivo rimarrà dunque in vigore solo fine al 2010, nonostante il sostegno dimostrato da più parti a questo emendamento, primi fra tutti Confartigianato.
Respinta allo steso modo l’estensione del campo di applicazione dell’incentivo anche ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a legna o biomasse.
L’emendamento all’articolo 2 del ddl proponeva anche delle modifiche alla semplificazione autorizzativa per piccoli impianti di energia da fonte rinnovabile, sempre bocciate dalla Commissione, che avrebbero previsto:
* “3-bis. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 kW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all’amministrazione competente”.
* “3-ter. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività”.

Ad essere accantonato anche l’emendamento riguardante “il riconoscimento di una detrazione del 55% delle spese sostenute per l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio ricadente nelle aree ad elevato rischio sismico”, e soprattutto “lo stanziamento di adeguate risorse per gli interventi per la ricostruzione di edifici (seconde case dei residenti e dei non residenti) e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma in Abruzzo e per la realizzazione di interventi urgenti per l’area di Messina”.