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Delega al governo sul nucleare: sarà più semplice decidere?

Si tratta del progetto di legge all'esame della Commissione Attivita' produttive della Camera, che se approvato darebbe all'esecutivo la delega sul nucleare, ma anche sulle fonti rinnovabili

Questo in sintesi il contenuto della delega prevista dalla proposta di legge.
Il Governo, nel rispetto delle valutazione di impatto ambientale e della trasparenza delle relative procedure, è delegato ad emanare, secondo i dettami dell’articolo 20 (legge 15/3/97, n.59), su proposta del ministro dello Sviluppo e quello dell’Ambiente entro il 30/06/09, uno o più decreti di riassetto normativo dei criteri per la disciplina della localizzazione di impianti di produzione elettrica nucleare, nonché per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Con tali decreti sono, anche, stabilite le procedure per la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti L’emendamento stabilisce un regime di semplificazione: in considerazione del fatto che la produzione di energia elettrica nucleare è considerata attività di preminente interesse statale, sarà soggetta ad un’unica autorizzazione rilasciata con decreto del ministro dello Sviluppo di concerto con quello dell’Ambiente a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Le modifiche riguarderanno anche le fonti rinnovabili: entro un anno dall’entrata in vigore della legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. In questo caso il ministro dello Sviluppo con quello dell’ Ambiente, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adotteranno per l’individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 3 MWe.
Lo stesso decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. La semplificazione auspicata dal Governo riguarderà anche la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto Il procedimento di autorizzazione si concluderà nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L’autorizzazione sostituirà ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del ministero delle infrastrutture e trasporti.