Rinnovabili

D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA.

_Naturale conseguenza della Direttiva comunitaria recepisce e si fa strumento per l’applicazione della 2002/ 91 e, a differenza della legge 10 del 91, trova risposta nella applicazione._

_Nelle FINALITA’ si può leggere:_

_Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico._

_Segue una definizione dettagliata dell’ambito di intervento, delle fonti rinnovabili e della certificazione energetica._

_Adotta criteri prestazionali e non prescrittivi per il contenimento del consumo energetico, e, a differenza della legge 10 del 91, vengono date indicazioni per limitare anche i consumi energetici estivi._

_L’articolo 17 Clausola di Cedevolezza applica le norme della 192 fino “fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia”_

+Per i progettisti la legge prevede+

Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.
6. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato e’ corredato da suggerimenti in merito agli interventi piu’ significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.[…] Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

“Scarica il testo della legge”://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_192-05.pdf

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