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Corte UE: nei siti “Natura 2000” si può vietare l’eolico

(Rinnovabili.it) – Pale nei siti naturali protetti, no grazie. Il rifiuto pronunciato dalla Regione Puglia al progetto dell’azienda Eolica di Altamura nel Parco nazionale dell’Alta Murgia ha trovato conferma tra i banchi del tribunale comunitario. L’ente aveva respinto il prospetto della società motivando la decisione con la norma regionale, che dispone il *divieto ad istallare nuovi aerogeneratori* non finalizzati all’autoconsumo su aree _SIC_ – sito di importanza comunitaria – e _ZPS_ – zona di protezione speciale – *prescindendo da qualsiasi specifica valutazione di impatto ambientale*.
Il luogo in questione, di proprietà dell’azienda agro-zootecnica Franchini, rientrava per l’appunto nel parco nazionale dell’Alta Murgia, uno dei siti della rete ecologica _Natura 2000_ istituita della UE e dunque classificato come ZPS. Il ricorso al TAR derivatone si è risolto con il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che ha chiarito *l’interpretazione delle direttive “habitat” e “uccelli”* (2001/77 e 2009/28) con cui si autorizzano gli Stati membri ad adottare misure di protezione rafforzata per queste aree, a patto che esse siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contenzioso si è risolto con il pronunciamento a favore delle ente regionale; il parere della Corte Ue stabilisce infatti che le direttive Ue “consentono allo stato membro di vietare gli impianti eolici nei siti protetti che fanno parte della rete ecologica _Natura 2000_” e dunque la norma in questione non contrasta con gli obiettivi comunitari. Toccherà ora al TAR pronunciarsi in merito.

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