Rinnovabili

Chi è l’energy manager

Con l’emanazione della legge 10/91 si introduceva in Italia la figura dell’energy manager (o anche conosciuto con il titolo di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia). Più specificatamente l’art. 19 comma 1 recita: “Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”.

Quali fossero i compiti principali di questa nuova figura venivano enunciati nello stesso art. 19 comma 3. “I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici delle proprie strutture e le comunicano al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato”.
Nello stesso art. 19 veniva anche citata l’esclusione degli incentivi previsti dalla legge 10/91 a chi, pur avendone l’obbligo, non ottemperava alla nomina della figura dell’energy manager.
Dopo l’emanazione della predetta legge, altri dispositivi legislativi, sono intervenuti a specificare nel dettaglio obblighi, modalità, ruolo e aspetti operativi della figura dell’energy manager.
Molto importante è stata l’emanazione della circolare MICA 219/F (circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato). In tale documento vengono specificati nel dettaglio i seguenti aspetti generali che coinvolgono la figura dell’energy manager:

* Chi sono i soggetti obbligati, ossia che abbiano l’obbligo di nomina dell’energy manager
* Le sanzioni che si applicano a chi non rispetta gli obblighi di nomina
* Funzione e profilo professionale dell’energy manager
* Metodologie di valutazione dei consumi energetici
* Modalità di nomina dell’energy manager

Senza entrare nel dettaglio della suddetta circolare ministeriale, vale la pena soffermarci su alcuni aspetti, che ad oggi purtroppo, sono spesso ignorati.
I soggetti che hanno l’obbligo di nomina dell’energy manager sono:

* le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
* le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc.);
* gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Unità sanitarie locali, Istituti autonomi case popolari, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
* altri soggetti privi di personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o, di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).

che hanno superato, nel corso dell’anno precedente, una soglia di consumi energetici che è fissata dalla legge:
* per Soggetti operanti nel settore Industriale: 10.000 tonnellate equivalenti di petroli per anno (tep/a);
* per Soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti 1000 tep/a.

In pratica si devono calcolare i consumi totali annui (anno precedente) del soggetto (impresa, ente locale etc.) riportarli in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) e confrontarli con i limiti di legge di cui sopra.
Un altro aspetto da sottolineare è la definizione del profilo professionale dell’energy manager. L’art. 17 della suddetta circolare ministeriale recita: “Dal punto di vista del profilo culturale-professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l’Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore”.
Infine sempre nella circolare ministeriale MICA 219/F vengono riportati i valori di conversione da utilizzare per riportare i principali combustibili utilizzati in equivalente energetico espresso in TEP.

Si ricorda inoltre che nel presentare la documentazione di nomina dell’energy manager bisogna far riferimento alla classificazione ATECO delle attività di riferimento del soggetto nominante. In questo caso conviene far riferimento alla classificazione ATECO 2007 (istruzioni sul sito www.istat.it). Il modulo per effettuare la nomina si può trovare nell’Allegato 1 della circolare 226/ F 1993.
Sono passati molti anni dalla legge 10/91 che introduceva questa nuova figura in Italia. Per molto tempo tali prescrizioni e suggerimenti sono stati pressoché ignorati sia dalle imprese sia, soprattutto, dagli enti pubblici. Negli ultimi anni le cose stanno finalmente cambiando. Accanto a nuovi dispositivi legislativi che sono stati introdotti negli anni (si citano brevemente il D.Lgs 192/05 e s.m.i., il D.Lgs 115/08 etc.) e che stanno radicalmente modificando ed aumentando le responsabilità di questa figura, si sta sviluppando una nuova consapevolezza della necessità dell’uso razionale dell’energia a tutti i livelli sia economici, sia sociali che politici. Da questo articolo iniziamo un percorso di approfondimento sulle principali tematiche afferenti l’energy management, per vedere come, soprattutto negli enti pubblici, si possa (e si debba) utilizzare in maniera più efficiente l’energia.

Exit mobile version