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Certificazione energetica

Il fine principale della certificazione energetica è quello di esplicitare i consumi energetici di un edificio, incentivando, così, il mercato degli immobili eco-efficienti e innescando, quindi, un meccanismo in cui sia lo stesso mercato a premiare gli edifici di classe superiore.
È stata introdotta per la prima volta in Europa con la direttiva EU 2002/91 (conosciuta come EPBD Energy Performance of Building Directive) ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs.192/05, modificato dal D.Lgs.311/06. Il decreto prevedeva fondamentalmente tre provvedimenti attuativi, due dei quali già emanati:
* Un regolamento che stabilisca le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Tale provvedimento è stato varato con il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 “Rendimento energetico in edilizia”, pubblicato in gazzetta ufficiale 10 giugno 2009.

* Un decreto ministeriale che contenga le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; il 26 giugno 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha varato il provvedimento che contiene le Linee guida e gli allegati.

* Un regolamento con i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. È questo l’unico decreto attuativo che ancora manca; a tal proposito si sottolinea che fino alla pubblicazione del suddetto rimarranno validi i requisiti dettati dal D.Lgs. 115/08.

Con la pubblicazione delle Linee guida è stato predisposto un modello di attestato di certificazione energetica a cui dovranno conformarsi le regioni che non hanno ancora legiferato in materia; tutte le altre dovranno invece adottare “misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti […] alle Linee guida”.
Il prototipo contiene sostanzialmente una serie di indicatori che rappresentano le prestazioni energetiche dell’edificio e ne rendono immediata la lettura tramite un “cruscotto” (il nome deriva dalla similitudine con il cruscotto di un autoveicolo). A questi indicatori viene associata una Classe Energetica, la cui denominazione varia da “A” a “G” nel senso di efficienza decrescente. Un aspetto fondamentale è la presenza di una sezione contenente le raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica dell’edificio con la conseguente classe energetica potenzialmente raggiungibile.
La dimensione temporale dell’attestato si esaurisce nei dieci anni; tale validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, mentre, in caso di ristrutturazione edilizia o impiantistica, il decreto prescrive un aggiornamento dell’attestato.
Così come specificato al paragrafo 7 delle Linee Guida, il sistema di classificazione nazionale ha le seguenti caratteristiche:
* possono coesistere maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe B, B+);

* la classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione;

* è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili per la climatizzazione invernale che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 (EPiL(2010)) ed è parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato;

* al fine di rafforzare l’aspetto “informativo” del certificato, oltre all’indice di prestazione energetica dell’edificio (necessità di energia primaria specifica), nell’attestato devono essere riportati i dati relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il rendimento medio stagionale dell’impianto.

Si ricorda che, benché la direttiva europea EPBD prevedesse di considerare i fabbisogni per la climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, la normativa italiana, almeno nella fase di avvio, considera solo gli indici di prestazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS; con uno o più atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti gli altri servizi energetici afferenti l’edificio.

La certificazione energetica in pratica

h3{color:#7A8541;}. NORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La crisi energetica del 1973 pose le basi in materia energetica nell’ambito edilizio; con la legge 373 del 30 aprile 1976 si diedero per la prima volta in Italia delle “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”. Tra le altre cose la legge, nei suoi decreti applicativi del 1977, fissava i limiti di temperatura all’interno degli edifici e la potenza massima degli impianti di riscaldamento.
L’attività europea e mondiale in materia di efficienza energetica e sviluppo sostenibile nel corso degli anni 80 è estremamente importante e porta alla costituzione della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo che nel 1987 redigerà il rapporto Bruntland (Our Common Future). Nel rapporto viene definito il concetto di sviluppo sostenibile che porrà le basi per il Protocollo di Kyoto del 1997. La legislazione Italiana produrrà invece il 9 gennaio 1991 la legge 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. I contenuti della legge erano all’avanguardia e prevedevano sia la certificazione energetica degli edifici sia i piani energetici comunali; ma purtroppo, come spesso accade, è rimasta in gran parte disattesa, in particolar modo per ciò che riguarda la certificazione energetica. È da sottolineare che la legge 10/91, all’articolo 28 del Titolo II “Norme per il contenimento del consumo energetico degli edifici”, prevede la stesura della “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni”, ripreso poi dalle normative seguenti.
La 192 del 2005 e la successiva 311 del 2006 sono state emanate in attuazione della direttiva 2002/92/CE sul Rendimento Energetico nell’edilizia ed hanno avuto quest’anno le ultime attuazioni.

“Legge 373 del 30/04/1976”:https://www.rinnovabili.it/legge-373-del-30041976

“Legge 10 del 09/01/1991”:https://www.rinnovabili.it/legge-10-del-09011991

“Direttiva 2002/91/CE”:https://www.rinnovabili.it/direttiva-200291ce

“D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192”:https://www.rinnovabili.it/dlgs-19-agosto-2005-n192

“D.Lgs. 29 dicembre 2006, n.311”:https://www.rinnovabili.it/dlgs-29-dicembre-2006-n311

“D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115”:https://www.rinnovabili.it/dlgs-30-maggio-2008-n115

“Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59”:https://www.rinnovabili.it/decreto-del-presidente-della-repubblica-2-aprile-2009-n59

“Decreto ministeriale 26/06/2009”:https://www.rinnovabili.it/decreto-ministeriale-26062009

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