Rinnovabili

Case verdi DOC per la nuova pdl

Non solo prodotti alimentari ma anche case d’origine controllata: si tratta della proposta di legge ““Sistema casa di qualità” n°1952”:https://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0018800.pdf presentata il 26 novembre del 2008 e assegnata in Commissione Ambiente della Camera il 2 febbraio 2009, e in questi giorni in corso di esame. La misura si propone di assumere il ruolo di Legge Quadro in materia di governo del territorio, volta a migliorare la qualità dell’edilizia residenziale attraverso l’introduzione di un vero e proprio marchio di qualità da apporre all’esterno degli edifici residenziali a garanzia di avvenuti interventi di miglioria mirati alla riduzione dei consumi energetici e al maggior comfort abitativo. Si aggiunge così ed in un certo senso integra i DLgs 192/2005 e 311/2006 emanati in attuazione della direttiva 2002/91/CE introdotta dalla Comunità Europea relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Si tratta di un’azione di armonizzazione delle norme nazionali, regionali e comunali ai fini della definizione di un sistema unico per la certificazione della qualità della casa, definito nell’art. 1 della pdl, rappresentando, fino all’emanazione delle leggi regionali, un modello per i soggetti privati e per i comuni che già oggi aderiscono a sistemi diversi per la certificazione degli edifici. Sette articoli che riguardano:

* l’istituzione di un sistema unico per la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale denominato «casa qualità» mirato al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e al comfort abitativo dei fruitori.
* la promozione della tutela ambientale e dell’ecosistema, delineazione dei criteri fondamentali nell’ambito delle materie in oggetto e del campo di applicazione della legge circoscritto a edifici residenziali per nuove costruzioni, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, e per ampliamenti volumetricamente superiori al 20% dell’intero edificio.
* l’emanazione, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge, di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità» attraverso DPR su proposta del Ministero dell’Ambiente.
* la presentazione della dichiarazione per la certificazione assieme alla domanda del permesso di costruire. (Interessante il comma 2 che individua principalmente nelle regioni e nelle province autonome gli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione, oltre che gli enti abilitati a effettuare audit, ovvero ispezioni e controlli nei diversi cantieri).
* la promozione di specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, destinate unicamente agli edifici certificati col sistema «casa qualità».

Gli ultimi due articoli, specificatamente di carattere burocratico, fanno riferimento all’entrata in vigore della pdl e all’adeguamento della stessa alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

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