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Biomasse a Borso del Grappa. Provincia e Comune: ancora un ‘no’ all’impianto

Alt’ unanime all’apertura dell’impianto a biomassa a Borso del Grappa anche dal consiglio provinciale. Infatti, la II° commissione consiliare urbanistica invita la giunta Muraro a continuare nella linea finora condotta e “invita l’amministrazione a resistere nei modi ritenuti opportuni contro eventuali ricorsi”.
Quindi, continua la ‘battaglia’ dell’ente provinciale in sinergia con l’amministrazione di Borso del Grappa.

Questo ‘provvedimento’ trasversale, che verrà votato al prossimo consiglio provinciale, fa seguito all’ordinanza della Provincia di Treviso di metà luglio che sospendeva i lavori proposti da quattro ditte, con rispettive dichiarazioni di inizio attività, in Comune di Borso del Grappa. Si tratta di impianti di generazione di energia elettrica alimentate con oli vegetali.

In precedenza il comune di Borso del Grappa aveva emanato analoga ordinanza che però è stata rigettata da parte del TAR veneto.
Il presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro ha raccolto con sollecitudine l’appello del sindaco di Borso, Igino Fabbian, non avendo quest’ultimo le competenze necessarie per far bloccare i lavori.

Il motivo della sospensione è il contrasto con le norme tecniche di attuazione del PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In particolare gli interventi oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori ricadono in area identificata dalla tavola 3.1, Carta delle reti ecologiche del PTCP come “corridoio ecologico principale”. Tale area è disciplinata dall’art. 39 delle Norme Tecniche allegate al PTCP.Il comma 3 dell’art. 39 opera l’individuazione analitica degli interventi ammessi in questa area fra cui è del tutto evidente che uno o più impianti di cogenerazione di energia elettrica non rientrano in nessuna delle categorie di interventi individuate dettagliatamente da tale disposizione. Risulta inoltre che gli impianti in questione non sono finalizzati a uso agricolo e soprattutto non sono stati oggetto di un programma aziendale approvato e giudicato compatibile dalla valutazione di incidenza prevista dallo stesso art. 39 per tutti gli interventi ammessi nelle aree individuate come corridoio ecologico.

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