(Rinnovabili.it) – A seguito della pubblicazione della risoluzione n.124/E del 6 maggio 2009 sia l’Associazione Italiana Energie Forestali (Aiel) che la Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (Fiper) avevano chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere quale fosse il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alle cessioni di _cippato di legno vergine a scaglie_ non destinato a scopi industriali bensì impiegato _per la combustione come legna da ardere._
La soluzione interpretativa è arrivata in questi giorni con la “nota prot.954177983/2010”:https://www.aiel.cia.it/immagini/upload/docAgenziaEntrate.pdf in cui l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa (Settore Imposte indirette – Ufficio IVA), ha confermato il parere dell’Agenzia delle Dogane nel quale venivano precisate le caratteristiche del cippato destinato alla combustione per la produzione di calore e il suo corretto inquadramento doganale. Tale parere definiva il prodotto “…un articolo non trattato chimicamente da trattare esclusivamente per la produzione di calore” equiparabile a “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine, o in forme simili, classificate al codice NC 4401 1000”.
Una classificazione in base alla quale alla cessione di cippato si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta e pari al 10%. La provenienza del cippato è ininfluente sotto il punto di vista della qualità del legname ma deve essere obbligatoriamente ottenuto attraverso un processo di taglio meccanico di sminuzzatura o cippatura, triturazione o frantumazione, e quindi essere esente da trattamenti chimici o ulteriori lavorazioni e essere destinato esclusivamente alla combustione nonché alla fornitura e distribuzione di calore ai consumatori attraverso reti di teleriscaldamento.