Adempimenti relativi al decreto legislativo n.55 del 31 marzo 2011, che stabilisce le caratteristiche per la commercializzazione di benzina e combustibile diesel
(Rinnovabili.it) – Il 20 % circa delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione è prodotto dalla combustione dei carburanti utilizzati nei trasporti su strada. Una possibile soluzione al problema è rappresentata dalla “direttiva europea 2009/30/CE”:https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:IT:PDF che ha stabilito quali caratteristiche debbano avere benzina e combustibile diesel per essere commercializzati sul territorio comunitario. La norma, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n.55 del 31 marzo 2011, entra nel merito della commercializzazione dell’E5 e dell’E10, le miscele di benzina contenenti rispettivamente fino al 5% e al 10% di etanolo. Per conoscere la compatibilità del veicolo all’E10, soprattutto in previsione dell’affissione di elenchi dei modelli compatibili e incompatibili da parte dei titolari o gestori dei punti vendita (impianti di distribuzione e depositi commerciali), il Ministero dell’Ambiente ha reso disponibile on-line “una guida”:https://www.dsa.minambiente.it/direttivacarburanti/ ad hoc. Alla pagina web dedicata è inoltre possibile conoscere per ciascun modello di veicolo la compatibilità con i carburanti contenenti additivi metallici. La direttiva 2009/30/CE prevede infatti che i punti vendita che commercializzano carburanti (benzina e combustibile diesel) contenenti tali additivi siano opportunamente etichettati dal momento che potrebbero danneggiare i motori dei veicoli e i sistemi di controllo delle emissioni. Infine nella pagina sarà visibile una sezione riservata alle società di produzione dei veicoli stradali per consentire l’inserimento e l’aggiornamento degli elenchi di compatibilità.