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Ag. Entrate: risparmio energetico, il bonus 55% non è cumulabile

(Rinnovabili.it) – La detrazione del 55% per gli interventi che puntano alla riqualificazione energetica non è cumulabile con altri incentivi riconosciuti a livello locale o dalla Comunità europea per le medesimi operazioni: così è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la “risoluzione n. 3/E/2010”:https://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebffe546ab8eaa9/ris3Edel26gennaio2010.pdf di oggi a seguito della segnalazione della Regione Piemonte.
A parere della Regione infatti tale divieto di cumulo non interesserebbe la normativa regionale n. 23 del 7 ottobre 2002, in base alla quale si è fatta promotrice di iniziative finalizzate a promuovere interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio del territorio. La motivazione avanzata è che questa “non prevede l’erogazione di contributi in conto capitale, tali da ridurre direttamente l’entità dei costi sostenuti per l’intervento ma, piuttosto, la concessione di incentivi destinati a facilitare l’accesso del beneficiario ai mezzi finanziari e a ridurre l’incidenza degli oneri relativi al contratto di finanziamento stipulato”.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il contribuente che a partire dal I gennaio 2009 ha sostenuto spese del genere “deve scegliere se beneficiare della detrazione fiscale o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali” in quanto “La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non e’ cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla comunità europea, dalle Regioni o dagli enti locali”.
Il documento fa esplicito riferimento al decreto di attuazione della Direttiva comunitaria sull’efficienza energetica (dlgs 115/2008) che prevede il divieto del cumulo degli incentivi statali con altri contributi che siano comunitari, regionali o locali come ha voluto precisare anche il Ministero per lo Sviluppo Economico ricordando che l’incentivo del 55% in merito ad interventi edilizi volti al risparmio energetico essendo uno strumento di incentivazione statale non può sommarsi ad altri sussidi che riguardino interventi dello stesso tipo.

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