Rinnovabili • Rinnovabili •

Il Codice dell’Ambiente si aggiorna

Entrato in vigore l’11 Aprile 2014, il nuovo decreto recepisce le novità stabilite dall'Unione Europea con la Direttiva n. 2010/75/UE relativa alle attività industriali ad elevato potenziale inquinanti

Il codice dell'ambiente

 

Il 27/03/2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 – Supplemento Ordinario n. 27 – il D.Lgs. n. 46 del 4 Marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha apportato ulteriori modifiche al cd. “Codice dell’Ambiente” (D.Lgs. n. 152/2006), aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante.

 

 

Entrato in vigore l’11 Aprile 2014, il nuovo decreto si compone di 34 articoli che recepiscono le novità stabilite dall’Unione Europea con la Direttiva n. 2010/75/UE relativa alle attività industriali ad elevato potenziale inquinante, tra cui si annoverano le attività energetiche, la produzione e trasformazione di metalli, l’industria dei prodotti minerali, l’industria chimica, la gestione dei rifiuti, l’allevamento di animali, ecc.: tale Direttiva prevede un approccio alle problematiche ambientali delle attività coinvolte ancor più integrato rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2008/1/CE (cd. «Direttiva IPPC»).
Vengono quindi integrate nel Testo Unico ambientale le regole per l’industria del titanio e le norme in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti (prima disciplinate dal D.Lgs. 133/2005), inserendole all’interno delle Parti IV (rifiuti) e V (aria), vengono apportate sostanziali modifiche in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (AIA) in grandi impianti di combustione e composti organici volatili, già trattati nel Codice dell’Ambiente nelle Parti II (VIA-VAS-AIA) e V (Aria).
Le citate sezioni del T.U. vengono coordinate e revisionate anche per le parti relative all’apparato sanzionatorio: con particolare riferimento alla Parte II del T.U., ovvero quella che disciplina VIA-VAS-AIA, le novità apportate dal D.Lgs. 46/2014 sono dunque assai significative e riguardano in sintesi:

 

– la modifica del significato di “installazione” e, di conseguenza, una diversa modalità di applicazione dell’AIA sulle installazioni stesse

 

– l’introduzione dell’obbligo di definire le condizioni dell’AIA (compresi i valori limite di emissione in essa fissati) sulla base delle conclusioni sulle BAT o, in difetto di queste, sulla scorta delle pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione Europea (BREFS)

 

– in caso di impianto non precedentemente assoggettato alla disciplina AIA, la nuova autorizzazione Integrata dovrà richiamare le prescrizioni già contenute nelle autorizzazioni sostituite e prevedere, già in fase di rilascio, le modalità di ripristino delle matrici ambientali del sito che saranno oggetto d’indagine alla cessazione dell’attività industriale. L’introduzione della possibilità di disciplinare in AIA la pulizia e messa in sicurezza vale anche per quelle parti delle installazioni per le quali il Gestore non preveda l’utilizzo nell’ambito del periodo di vigenza dell’AIA stessa

 

– l’introduzione dell’obbligo di presentare, in sede di domanda di AIA, una Relazione di riferimento recante informazioni sullo stato della qualità del suolo e delle acque sotterranee

 

– l’introduzione dell’obbligo di prevedere in AIA un controllo delle acque sotterranee e del suolo

 

– la modifica dei tempi di efficacia e validità dell’AIA e delle modalità di riesame della stessa: 10 anni in assenza di certificazioni, 12 anni per i gestori dotati di certificazione ISO 14001, 16 anni per i gestori muniti di certificazioni EMAS. Sebbene sia stato di fatto prolungato il periodo di validità del provvedimento di AIA, sono stati previsti ulteriori casi in cui l’Autorità competente può riesaminare il provvedimento già rilasciato: tra gli elementi di valutazione che conducono alla decisione di rinnovare o riesaminare il relativo provvedimento ricorre il rispetto di adeguati standards di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

 

In materia sanzionatoria, D.Lgs. 46/2014 ha modificato l’art. 29 quattuordecies prevedendo, per il reato di esercizio di attività senza AIA o con AIA sospesa o revocata, specifiche aggravanti nel caso in cui l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose o la gestione di rifiuti pericolosi: se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, è inoltre prevista la confisca dell’area.
La sanzione amministrativa generalmente applicabile alla mancata osservanza delle prescrizioni AIA è invece stata diminuita, ma sono state previste anche in questo caso delle pene più severe in casi specifici. Peraltro, qualora siano svolte attività che presentano rischi specifici (ad esempio, la gestione di rifiuti pericolosi o lo scarico di sostanze pericolose), è ora prevista la possibilità di irrogare una sanzione di tipo penale (ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni).
Ulteriori sanzioni penali sono previste per chi sottopone l’installazione a modifica sostanziale senza autorizzazione o nell’effettuare le comunicazioni agli enti relative alla misurazione delle emissioni.
Il quadro sanzionatorio è stato aggiornato in riferimento alle attività di incenerimento e coincenerimento (art. 261 bis d.lgs. 152/2006), prevedendo le seguenti fattispecie penali: scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, scarico di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi; dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti senza provvedere a bonifica e ripristino; effettuazione di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti.
La novità più significativa inerisce alle integrazioni e alle modifiche dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06, che individua le attività soggette ad AIA, con l’introduzione di nuove tipologie di attività da assoggettare: gli impianti che rientrano “ex novo” nell’elenco del citato Allegato dovranno dunque presentare la relativa istanza entro il 7 settembre 2014.

 

di Avv. Giorgia Barbieri funzionario Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell’Ambiente- Servizio Ecologia (@giorbarbi)