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Ddl Bilancio, proposte detrazioni fiscali per auto elettriche e colonnine

Approvato in commissione Finanze alla Camera l'emendamento a prima firma Gian Mario Fragomeli (PD) per introdurre incentivi fiscali all'acquisto di e-car e per l'installazione di colonnine di ricarica pubbliche ad alta potenza

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Image by Gerd Altmann from Pixabay

Fino al 50% di detrazione delle spese sostenute per i veicoli elettrici

(Rinnovabili.it) – Il testo del Ddl Bilancio ha iniziato il suo iter parlamentare, incassando i primi emendamenti. E tra le modifiche ad aver ottenuto un iniziale ok vi sono delle novità per l’e-mobility. È il caso della proposta emendativa a prima firma che Gian Mario Fragomeli (PD), che introduce detrazioni fiscali per auto elettriche e colonnine di ricarica. Nel dettaglio, il testo inserisce dopo l’articolo 13 del Ddl Bilancio, un 13bis riportante nuovi incentivi all’acquisto per i veicoli a batteria, con uno stanziamento complessivo di oltre 360 milioni di euro nei prossimi 10 anni.

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Recita l’emendamento: “Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, […] con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa”.

La detrazione fiscale, si spalmerebbe su 5 anni e avrebbe un’aliquota del 50% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e del 36% fino al 31 dicembre 2026. Ovviamente senza possibilità di cumularla con altri incentivi. Chi può richiederla? Il testo prevede, oltre l’ISEE, una contestuale rottamazione di un vecchio veicolo di classe Euro 1, 2, 3 o 4. E come per il più recente superbonus per l’edilizia, anche in questo caso la detrazione per le auto elettriche potrebbe essere “convertita” in uno sconto all’acquisto o ceduta a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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“Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l’anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l’anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l’anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l’anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l’anno 2027, a 30 milioni di euro per l’anno 2028, a 20 milioni di euro per l’anno 2029, a 10 milioni di euro per l’anno 2030 e a 10 milioni di euro per l’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge”.

La proposta di modifica al Ddl Bilancio introduce anche incentivi fiscali per la realizzazione di reti di ricarica nei parcheggi privati ad uso pubblico.

Si legge nel testo emendativo:

  • La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all’acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
  • Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili […].