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Diventa obbligatoria l’assicurazione per i monopattini

Il governo recepisce la direttiva UE che modifica alcuni aspetti dell’RC Auto e introduce l’obbligo di copertura assicurativa per i veicoli elettrici leggeri. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore il Mimit con decreto attuativo dovrà definire il perimetro di questa definizione

Assicurazione monopattini: diventerà obbligatoria
Sull’assicurazione monopattini il governo è favorevole da tempo

Sull’assicurazione monopattini il governo è favorevole da tempo

(Rinnovabili.it) – Scatterà presto l’obbligo di assicurazione anche per i piccoli veicoli elettrici. Tra cui i monopattini. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di RC auto, la 2021/2118. Il provvedimento UE lasciava facoltà a ogni stato membro di decidere se introdurre o meno l’obbligo di assicurazione per monopattini.

Un punto su cui il governo si è già mosso negli ultimi mesi. A fine giugno il CdM ha approvato una riforma del codice della strada che introduce, tra le altre misure, anche l’obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini. Restavano invece escluse le bici elettriche. Nel recepire la direttiva, il governo dovrà stabilire quindi il perimetro esatto dei “veicoli elettrici leggeri” e eventuali deroghe. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di recepimento il Mimit dovrà individuarli tramite decreto attuativo.

Cosa comporta l’obbligo di assicurazione per monopattini?

Che cosa prevede il recepimento della 2021/2118? Lo schema di decreto interviene sul codice della strada e sul codice delle assicurazioni private introducendo una nuova definizione di veicolo, a cui si applica l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa. Cambiano poi gli ambiti di applicazione dell’obbligo. Scatta a prescindere dal terreno su cui i mezzi sono usati, inclusi quelli privati e soggetti a restrizioni (ad esempio, aree aeroportuali). E a prescindere se siano fermi o in movimento.

Tra le novità introdotte anche la possibilità di sospendere la polizza, che può funzionare “a intermittenza”. Con dei limiti: il massimo periodo di sospensione non può superare i 9 mesi nell’arco di un anno. Sono esentati dall’obbligo è veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto e quelli ritirati dalla circolazione perché da rottamare o su cui vige un fermo amministrativo, un ordine di confisca o di sequestro.