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Nuova classificazione europea per il bioetanolo

(Rinnovabili.it) – La Commissione europea ha rilasciato in questi giorni un regolamento doganale al fine di armonizzare la classificazione delle miscele etanolo/benzina che vengono importati in Europa. Dal 3 aprile in poi tutti l’import di biocarburante con un rapporto di 7 a 3 (70% di etanolo – 30% di benzina) dovrà essere classificato dall’Autorità dogane dell’UE autorità, come “etanolo denaturato”. La  decisione è stata accolta con soddisfazione e-Pure, di associazione europea di settore, da tempo in prima linea nel denunciare le difficoltà dell’industria europea contro le innumerevoli scappatoie che favoriscono gli esportatori stranieri. All’atto pratico la misura va ad incidere su un aspetto particolare che fino ad aggi aveva favorito questo tipo di miscele alcoliche, classificate semplicemente come “prodotto chimico” e pertanto favorite da dazi doganali d’importazione molti più bassi. Con una domanda di biofuel in forte crescita nel mercato dei carburanti europeo, era diventato interessante per i trader sfruttare questa scappatoia importando l’etanolo mescolato a piccole quantità di benzina in modo da dover pagare solo il 6,5% della tassa normalmente assegnata importazione del bioetanolo (10,2 centesimi di euro al litro).

Da 13 a 1.100 milioni di litri in due anni La conseguenza? Lo spiega la stessa e-Pure “Dalla fine del 2009 le importazioni di etanolo dagli Stati Uniti verso l’Europa sono notevolmente aumentate: da un modesto 13 milioni di litri nel 2009 a oltre 1,1 miliardi di litri nel 2011″. Ogni litro di biofuel statunitense esportato è stata classificato come etanolo denaturato quando prodotto nonostante il 99% dello stesso arrivasse nei confini comunitari come “prodotto chimico”. Le nuove regole decise da Bruxelles impongono nuovi dazi che riappaiano lo squilibrio, fissando una tassa a questo tipo di miscele  di 102 euro al metro cubo. “Il prodotto – si legge nel regolamento  – è una semplice miscela di alcool etilico e benzina. La percentuale di benzina lo rende inadatto al consumo umano, anche se non ne impedisce l’uso per scopi industriali e deve essere classificato, quindi, il codice NC 2207 20 00, come alcool etilico denaturato”.

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