Rinnovabili

Destinazione mobilità sostenibile

L’Aula della Camera ha approvato il decreto sullo sviluppo con 382 sì, 80 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.  Tra le novità, l’inserimento del nuovo capo IV-bis recante “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

Il suddetto capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, si renderà necessariala realizzazione nel territorio nazionale delle reti infrastrutturali attraverso interventi statali e regionali a tutela della salute e dell’ambiente, per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall’uso di combustibili fossili, per l’ammodernamento del sistema stradale urbano

ed extraurbano, per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate,  per l’incentivazione dell’economia reale e per l’adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati (art. 17 bis).

L’articolo 17 quater consente la realizzazione e l’installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale International Electrotechnical Commission (IEC) e Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC), fatte salve le competenze dell’Unione Europea.

All’articolo 17-quinquies viene precisato che entro l’1 giugno 2014, i comuni devono adeguare il regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. Decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, “le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39” (annullamento del permesso di costruire).

Per quanto riguarda i condomini, l’art. 17 quinquies fa salvo il regime di cui all’art. 1132 del codice civile e prevede che le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, tali deliberazioni, il condomino interessato può installare, a proprie spese, le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

L’art. 17 sexies prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrà essere approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che stabilirà le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali.

Le leggi regionali dovranno stabilire contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale.

Le leggi regionali dovranno prevedere altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

Exit mobile version