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Biometano in rete: l’AEEGSI pubblica le regole di connessione

La delibera 210/2015/R/gas, individua gli obblighi per i produttori e quelli a carico delle imprese di distribuzione e le attività per il responsabile del bilanciamento

Biometano in rete: l’AEEGSI pubblica le regole di connessione(Rinnovabili.it) – Arriva l’attesa delibera dell’Authority in tema di immissione del biometano in rete. L’AEEGSI ha pubblicato sul proprio sito il provvedimento con cui approva le prime direttive sul fronte dei relativi processi di mercato e definisce le disposizioni attuative funzionali all’allocazione nei casi di ritiro da parte GSE, in alternativa alla vendita diretta sul mercato. Nel dettaglio la delibera 210/2015/R/gas, congiuntamente alla delibera 46/2015/R/gas sulle direttive per le connessioni degli impianti di biometano, fornisce un primo inquadramento organico, a partire dai relativi obblighi per tutte le parti coinvolte.

In tal senso, il produttore di biometano che intende avvalersi del ritiro dedicato (ossia il ritiro da parte del prodotto ad un prezzo prestabilito, limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora) dovrà presentare istanza al GSE secondo un modello  definito da quest’ultimo (e disponibile sul sito internet del Gestore stesso); in caso contrario o in mancanza dei giusti requisiti, il produttore potrà vendere direttamente o indirettamente il carburante ad un utente del bilanciamento.

 

Il provvedimento dell’Autorità stabilisce che per ogni impianto connesso direttamente alla rete di trasporto sia individuato un punto di entrata; quello prodotto nei diversi impianti connessi a rete di distribuzione viene invece virtualmente consegnato in un unico punto di immissione virtuale alla rete di trasporto esercita dall’impresa maggiore. Toccherà al responsabile del bilanciamento garantire la corretta identificazione dei quantitativi di biometano immessi e prelevati dalla rete di trasporto. A tal fine, l’utente del bilanciamento deve modificare le equazioni di bilancio e apportare le necessarie modifiche alle procedure di settlement e di definizione dei bilanci provvisori, definendo eventuali ulteriori tempistiche e modalità di comunicazione dei dati. Inoltre, la delibera 210/2015/R/gas, individua ulteriori obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione – distinguendo le sottese da quelle di riferimento – e delle altre imprese di trasporto, funzionali alle procedure del settlement gas e di determinazione dei bilanci provvisori.