(Rinnovabili.it) -La normativa italiana sulla produzione del biometano è finalmente cambiata e le attese, almeno fino a ieri, erano in gran parte concentrare sulle modalità con cui richiedere i nuovi incentivi. Ora il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) colma il gap pubblicando le procedure da seguire per poter presentar domanda, riviste a seguito degli aggiornamenti dei codici di rete del trasporto del gas (delibere AEEGSI 626/2015/R/gas, 299/2016/R/gas e 204/2016/R/gas) e dell’aggiornamento – da parte del Comitato Italiano Gas – del Rapporto tecnico UNI/TR 11537.
Nel dettaglio le nuove norme disciplinano le modalità per il calcolo e il rilascio degli incentivi nel caso di biometano immesso nelle reti di trasporto del gas naturale con obbligo di connessione di terzi.
Il documento spiega che, nei casi in cui la responsabilità della rilevazione e trasmissione delle misure sia in capo al produttore del biogas, al fine di garantire la corretta gestione degli incentivi, “il GSE dovrà poter accedere in telelettura ai relativi strumenti di misura”. A tale scopo, il Gestore a breve pubblicherà un testo contenente le caratteristiche tecniche che dovranno avere i misuratori, affinché siano tele-leggibili.
Le procedure indicano passo dopo passo come determinare la quantità di biometano ammessa agli incentivi sia in caso di immissione nelle reti senza destinazione specifica (anche mediante carri bombolai), sia nel caso di destinazione specifica del biometano per utilizzo nei trasporti o per utilizzo negli impianti CAR senza destinazione specifica, con obbligo di connessione di terzi, che in quello di modalità extrareti.
Ricordiamo che nel caso di un impianto nuovo l’incentivo è corrisposto per venti anni consecutivi a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Nel caso di impianto riconvertito, se non beneficia di sussidi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, l’incentivo è corrisposto per venti anni consecutivi sempre a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione; in caso contrario, solo per il periodo residuo di diritto all’incentivo, incrementato di cinque anni. In ogni caso l’incentivazione dell’impianto riconvertito non potrà superare i venti anni.