Rinnovabili • Obbligo rinnovabili nei trasporti Rinnovabili • Obbligo rinnovabili nei trasporti

Obbligo rinnovabili nei trasporti, le regole operative

Il GSE ha pubblicato le norme per la gestione degli obblighi di utilizzo di vettori energetici rinnovabili nei trasporti, così come previsto dal DM n. 107 del 16 marzo 2023

Obbligo rinnovabili nei trasporti
Foto di JavyGo su Unsplash

(Rinnovabili.it) – Quali sono le principali scadenze del meccanismo d’obbligo di utilizzo di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti? Quali quantità annue dovranno essere immesse in consumo? E come calcolare le quote d’obbligo per i vari carburanti? A queste ed altre domande rispondono le nuove regole operative (pdf) pubblicate oggi dal GSE

In linea con quanto richiesto dall’UE, la normativa Italia ha introdotto da quest’anno nuovi vincoli di utilizzo per le FER nel settore dei trasporti per gli operatori che immettono in consumo. Il provvedimento di riferimento è il Decreto n. 107 del 16 marzo 2023 che, in aggiunta agli obiettivi di miscelazione di biocarburanti previsti dalla normativa comunitaria, ha disposto un ulteriore target riguardante l’immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza.

leggi anche Energia nei trasporti, il GSE stima una quota di rinnovabili del 10,9%

Per quest’anno, ad esempio, la percentuale complessiva di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti dovrà essere pari all’11%, suddiviso tra: obbligo tradizionale (6,6%), assolto mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica miscelati con i corrispettivi carburanti fossili e/o tramite RFNBO e RCF; obbligo avanzato (3,4%) mediante vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti da materie prime avanzate; obbligo purezza (1%) mediante biocarburanti liquidi immessi in purezza.

Le Regole descrivono nel dettaglio le attività in capo ai Soggetti obbligati, dal primo accesso al portale GSE fino alla verifica dell’assolvimento dei propri obblighi. Il documento del GSE riporta specifiche convenzionali per i vettori rinnovabili di origine biologica attualmente ammessi ai fini del calcolo degli obblighi e dell’ottenimento dei Certificati di Immissione in Consumo. E le nuove tipologie di CIC necessarie per la gestione del meccanismo. “Per ogni tipologia di CIC  – si legge nel documento – è espresso il contenuto energetico corrispondente, necessario per la contabilizzazione gli stessi entro il limite massimo dei cap cui il biocarburante che ha dato origine allo specifico CIC è sottoposto”.

Le principali scadenze del meccanismo d’obbligo:

ATTIVITÀOWNERSHIPSCADENZA
INVIO DELLE DICHIARAZIONISOGGETTO OBBLIGATODAL 1° AL 28 FEBBRAIO
EMISSIONE DEI CICGSEENTRO IL 30 MAGGIO
TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONISOGGETTO OBBLIGATOENTRO IL 31 OTTOBRE
VERIFICA DELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGOGSEDAL 1° AL 30 NOVEMBRE