Il documento fa proprie le indicazioni della Direttiva europea sulle energie rinnovabili, ampliando la lista di rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale
Biocarburanti avanzati, ecco le nuove materie prime autorizzate
(Rinnovabili.it) – Aggiornato l’Allegato A delle Procedure Applicative del Decreto 2 marzo 2018 in materia di biometano e biocarburanti avanzati. Il documento individua le materie prime utilizzabili per produrre i biofuel ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione. Dividendo le risorse impiegabili in: materie prime avanzate, materie prime double counting non avanzate, materie prime single counting.
La direttiva europea sulle rinnovabili del 2018 ha introdotto alcune novità in questo campo e con il conseguente recepimento nella legislazione italiana, il GSE ha necessariamente dovuto “ritoccare” la lista. Nel dettaglio l’aggiornamento riguarda il paragrafo A.1 (elenco delle materie prime avanzate, che danno origine a biocarburanti avanzati, compreso il biometano, e materie prime double counting non avanzate).
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Cosa cambia? La frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, per la quale sono riportante diverse specifiche:
- residui e rifiuti della trasformazione di frutta e verdura: esclusivamente estremità (come ad esempio il picciolo), foglie, steli, gambi e bucce;
- residui e rifiuti della lavorazione dei grani di caffè e cacao: gusci, pellicola di rivestimento e polvere;
- residui e rifiuti non commestibili della macinazione e lavorazione di cereali (frumento, mais, orzo e riso);
- residui e rifiuti dell’estrazione dell’olio di oliva: noccioli di olive;
- residui e rifiuti della produzione di bevande calde: fondi di caffè esauriti e foglie di tè esauste;
- rifiuti derivanti dalla produzione di bevande;
- feccia di scarti lattiero-caseari. In tale voce si intendono compresi i residui dei sistemi di flottazione delle acque reflue dell’industria lattiero-casearia;
- rifiuti di olio alimentare: olio estratto da scarti dell’industria alimentare;
- residui e rifiuti di processi di macellazione;
- acque reflue industriali e derivati;
- depositi oleosi/grassi di stoccaggi industriali
- frazione biogenica di pneumatici a fine vita (fuori uso);
- humins: materia rientrante tra le sostanze umiche (quale ad esempio i residui a base biologica dell’acido furandicarbossilico-FDCA);
- terra decolorante esausta.
“Le modifiche – sottolinea il GSE – fanno seguito a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Consultivo sui Biocarburanti nella riunione del 21 marzo” e “in considerazione delle precisazioni contenute nel Regolamento di Esecuzione (UE) sulle norme di verifica della sostenibilità e dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di basso rischio di cambiamento indiretto dell’uso del suolo”.