Rinnovabili • Biocarburanti avanzati Rinnovabili • Biocarburanti avanzati

Biocarburanti avanzati, il GSE aggiorna l’elenco delle materie prime

Il documento fa proprie le indicazioni della Direttiva europea sulle energie rinnovabili, ampliando la lista di rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale

Biocarburanti avanzati
via depositphotos.com

Biocarburanti avanzati, ecco le nuove materie prime autorizzate

(Rinnovabili.it) – Aggiornato l’Allegato A delle Procedure Applicative del Decreto 2 marzo 2018 in materia di biometano e biocarburanti avanzati. Il documento individua le materie prime utilizzabili per produrre i biofuel ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione. Dividendo le risorse impiegabili in: materie prime avanzate, materie prime double counting non avanzate, materie prime single counting.

La direttiva europea sulle rinnovabili del 2018 ha introdotto alcune novità in questo campo e con il conseguente recepimento nella legislazione italiana, il GSE ha necessariamente dovuto “ritoccare” la lista. Nel dettaglio l’aggiornamento riguarda il paragrafo A.1 (elenco delle materie prime avanzate, che danno origine a biocarburanti avanzati, compreso il biometano, e materie prime double counting non avanzate).

leggi anche Aumentare la produzione di biogas con l’App tutta italiana

Cosa cambia? La frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, per la quale sono riportante diverse specifiche:

  • residui e rifiuti della trasformazione di frutta e verdura: esclusivamente estremità (come ad esempio il picciolo), foglie, steli, gambi e bucce; 
  • residui e rifiuti della lavorazione dei grani di caffè e cacao: gusci, pellicola di rivestimento e polvere; 
  • residui e rifiuti non commestibili della macinazione e lavorazione di cereali (frumento, mais, orzo e riso); 
  • residui e rifiuti dell’estrazione dell’olio di oliva: noccioli di olive; 
  • residui e rifiuti della produzione di bevande calde: fondi di caffè esauriti e foglie di tè esauste;
  • rifiuti derivanti dalla produzione di bevande; 
  • feccia di scarti lattiero-caseari. In tale voce si intendono compresi i residui dei sistemi di flottazione delle acque reflue dell’industria lattiero-casearia; 
  • rifiuti di olio alimentare: olio estratto da scarti dell’industria alimentare; 
  • residui e rifiuti di processi di macellazione;
  • acque reflue industriali e derivati;
  • depositi oleosi/grassi di stoccaggi industriali
  • frazione biogenica di pneumatici a fine vita (fuori uso); 
  • humins: materia rientrante tra le sostanze umiche (quale ad esempio i residui a base biologica dell’acido furandicarbossilico-FDCA); 
  • terra decolorante esausta. 

“Le modifiche – sottolinea il GSE – fanno seguito a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Consultivo sui Biocarburanti nella riunione del 21 marzo”“in considerazione delle precisazioni contenute nel Regolamento di Esecuzione (UE) sulle norme di verifica della sostenibilità e dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di basso rischio di cambiamento indiretto dell’uso del suolo”.