La riforma del regime di agevolazioni sugli oneri generali di sistema, introdotta dal Decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, ha imposto nuovi obblighi agli energivori. Parliamo di quelle che nell’ambiente sono state velocemente ribattezzate come Green Conditionalities o condizionalità verdi, una sorta di vincolo legato alla riduzione l’impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili.
Oggi il GSE, come da norma, ha pubblicato le regole applicative sui controlli relativi all’assolvimento di tali obblighi e ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere pareri a riguardo. L’obiettivo ? “Acquisire eventuali ulteriori elementi utili alla definizione del documento di regole”, con cui aggiornare il documento regolatorio.
Condizionalità verdi per gli energivori, cosa sono?
In base alle nuove norme – il DL 131/2023 prime a e il decreto attuativo 256 del 10 luglio 2024 poi – per usufruire delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema, le imprese energivore sono chiamate a due impegni:
- eseguire una diagnosi energetica (o in alternativa adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001). Obbligo che sarà controllato da ENEA;
- ridurre la propria impronta di carbonio coprendo almeno il 30% del proprio fabbisogno energetico con energia pulita. Quota che sale al 50% nel caso si volessero alcune premialità sulle agevolazioni. I controlli in questo caso sono in mano al GSE.
Tre gli strumenti per ottenere questa riduzione:
- installando nel proprio sito o in prossimità (in linea diretta) un impianto rinnovabile in autoproduzione;
- stringendo un contratto d’acquisto a lungo termine di energia pulita (Power Purchase Agreement-PPA). In questo caso devono essere trasferite all’Energivoro anche le rispettive Garanzie di Origine di tipo PPA.;
- con l’acquisizione e annullamento delle Garanzie di Origine (GO). In questo caso è necessario che le imprese di vendita di energia elettrica indichino la Partita IVA dell’impresa energivora in fase di annullamento.
Porte aperte anche all’ “autoproduzione a distanza” qualora l’azienda energivora abbia un impianto con qualifica IGO. Ma affinché le Garanzie di Origine relative all’energia immessa in rete da tale impianto siano considerate per il raggiungimento della soglia del 30%, l’impresa deve trasferirle sul proprio Conto Proprietà (portale GO) avente profilo “Energivoro”.
Si legge nel testo:
“Per l’anno di competenza 2024, gli Energivori che intendano includere gli autoconsumi da fonti rinnovabile nella verifica della c.d. Quota Green sono tenuti a trasmettere al GSE […] le Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio”. Includendo però solamente gli autoconsumi associati ad impianti con qualifica IGO valida nel corso del 2024 o per i quali sia stata richiesta la qualifica IGO entro il 31 dicembre 2024; e di proprietà delle stesse imprese energivore, con attiva una convenzione di Ritiro Dedicato (RID), di Tariffa Omnicomprensiva (TO) o di Scambio sul Posto (SSP).
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