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Decreto FER 2: al via i nuovi incentivi per le fonti rinnovabili innovative

Decreto FER 2: al via i nuovi incentivi per le fonti rinnovabili innovative
Energia eolica offshore. Foto di Reegan Fraser su Unsplash

di Svenja Bartels e Marco Politti, Rödl & Partner

Il Decreto FER 2 mira ad introdurre incentivi per la realizzazione di impianti geotermici, eolici off-shore, a biomasse, a biogas e solare termodinamico, fotovoltaico off-shore floating o floating su acque interne, nonché impianti a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, oltre a specifici requisiti strutturali previsti dal Decreto stesso. 

Si tratta di fonti meno mature e con costi più elevati rispetto a quelle oggetto dei Decreti FER 1 e FER X (quest’ultimo ancora in lavorazione).

Restano esclusi dall’applicazione del Decreto gli impianti a bioliquidi (oli vegetali e grassi animali), i quali richiedono costi di generazione particolarmente elevati e per i quali è invece prevista una graduale dismissione. 

Modalità di accesso agli incentivi

Gli incentivi riconosciuti dal Decreto FER 2 saranno erogati tramite una programmazione di contingenti su base quinquennale, al fine di dare stabilità ed efficienza alle misure. Per gli impianti a biogas e biomasse sarà garantita almeno una procedura all’anno nel quinquennio 2024-2028, mentre per gli impianti di cui alle altre fonti incentivate dovranno essere bandite almeno tre procedure prima del 31 dicembre 2028. Da quando saranno bandite, per ogni procedura si avrà un periodo di 60 giorni per presentare domanda di accesso agli incentivi, con pubblicazione delle graduatorie nei successivi 90 giorni.

Saranno incentivati complessivamente 4.590 MW, dei quali 150 MW destinati a rifacimenti di impianti geotermici tradizionali con innovazioni. 

Le procedure si svolgeranno in modalità telematica, con la previsione di differenti modalità di partecipazione a seconda della grandezza dell’impianto da sovvenzionare. 

Al fine di selezionare le iniziative maggiormente virtuose in termini di riduzione dei costi oltre che dal punto di vista dell’impatto ambientale, è richiesta la formulazione di un’offerta che preveda una riduzione percentuale della tariffa base (comunque non inferiore al 2% rispetto alla tariffa di riferimento). Fanno eccezione a tale regola gli impianti di potenza inferiore a 300 kW, per i quali non c’è alcuna soglia minima di riduzione dell’offerta.  

Per gli impianti oltre i 10 MW, similmente a quanto previsto nella bozza di Decreto FER X, è stata introdotta la possibilità di accedere ad una valutazione dell’impianto accelerata per godere degli incentivi, la quale si applica agli impianti delle amministrazioni locali finanziati dal PNRR indipendentemente dalla loro grandezza.

Inoltre, proprio in considerazione dei costi più elevati delle tecnologie oggetto del Decreto FER 2 e tenuto conto dei lunghi e complessi processi per lo sviluppo dei relativi progetti, è stato ritenuto opportuno non prevedere il deposito di cauzioni di sorta per gli impianti che partecipano alle procedure. 

Requisiti per l’accesso alle procedure

Per ogni singola tecnologia, il FER 2 fissa gli specifici requisiti minimi per la partecipazione alle relative procedure. 

Ai requisiti “generali”, quali (i) il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e (ii) il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, si aggiungono requisiti c.d. “differenziati”, volti a dimostrare l’innovatività e l’impatto di ciascuna tecnologia sull’ambiente e sul territorio, prendendo in considerazione anche una stima dimensionale e costruttiva dell’impianto stesso. L’accertamento dei requisiti sarà effettuato a cura del GSE prima delle pubblicazioni delle graduatorie nelle singole procedure. 

La possibilità di partecipare alle procedure competitive è riconosciuta anche per progetti aventi carattere transnazionale, quali gli impianti ubicati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati terzi confinanti con l’Italia, con i quali l’Unione Europea ha stipulato un accordo di libero scambio. 

Ai fini del pieno riconoscimento degli incentivi, gli impianti da realizzare oggetto dei progetti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie dovranno entrare in funzione entro i termini massimi di realizzazione e/o – a seconda dei casi – di rifacimento rispettivamente indicati nel Decreto per ogni tipologia di tecnologia. 

Eventuali ritardi nella realizzazione e/o rifacimento potranno comportare, a seconda della gravità, decurtazioni delle tariffe incentivanti o, laddove superiori a 9 mesi, la decadenza stessa dal beneficio (in caso di riammissione agli incentivi del medesimo impianto decaduto, vi sarà una riduzione del 20% della tariffa). 

Gli interventi si considerano avviati da quando viene assunta la prima obbligazione che rende irreversibile un investimento, come per esempio l’ordine delle attrezzature o l’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto. Al termine dell’intervento, si dovrà comunicare al GSE l’entrata in esercizio. Può seguire un periodo massimo di collaudo (secondo tempi e modalità determinati nelle regole operative) al termine del quale occorrerà comunicare al GSE la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto. Entro i successivi tre mesi il GSE dovrà erogare gli incentivi.  

Tariffe incentivanti

L’entità delle tariffe incentivanti viene determinata in modo differenziato in base alla potenza dell’impianto. 

Per gli impianti fino a 300kW (soglia che dal 1° gennaio 2026 sarà ridotta a 200kW) il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. 

Diversamente, per gli impianti di potenza maggiore, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente a venderla sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario: ove positiva, la tariffa così calcolata viene applicata sulla produzione netta immessa in rete; in caso di differenza negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti. 

La durata del periodo di incentivazione è legata alla vita utile convenzionale dell’impianto, indicata all’Allegato 1 al Decreto. 

La tariffa sarà cumulabile esclusivamente con altre determinate categorie di aiuti citate dal Decreto. Qualora si intendesse rinunciare agli incentivi, ciò sarebbe possibile prima della scadenza del termine del periodo di diritto, subordinatamente alla restituzione integrale degli incentivi fruiti fino al momento della rinuncia. Tale restituzione sarà verificata dal GSE e condizionerà lo stesso diritto di rinuncia.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (13 agosto), è prevista la nomina di un soggetto indipendente che rediga un piano di valutazione del funzionamento della misura, comprensivo di una valutazione intermedia entro la fine del 2026 e di una finale entro il 31 marzo 2028. Inoltre, sempre dal 13 agosto, decorrono i 30 giorni per l’approvazione da parte del MASE su proposta del GSE delle regole operative che integreranno le disposizioni del nuovo Decreto.

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