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CSRD: in Gazzetta il D. Lgs. 125/2024 che recepisce la Direttiva in Italia

CSRD: in Gazzetta il D. Lgs. 125/2024 che recepisce la Direttiva in Italia
Immagine via Depositphotos

di Federica Giotto e Kiara Leone, Rödl & Partner

Il 10 settembre 2024 segna un momento cruciale per la sostenibilità in Italia: il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che recepisce la Direttiva 2022/2464/UE, meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (o “CSRD”), adattando ufficialmente la normativa nazionale alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Non solo numeri: l’impatto delle imprese si misura anche sulla sostenibilità

Il Decreto, in attuazione delle disposizioni comunitarie, impone di andare oltre gli obblighi di reporting dei tradizionali dati finanziari. Ora le imprese dovranno considerare e rendicontare l’impatto delle loro attività sull’ambiente e sulla società, ma non solo. Dovranno anche riferire come i fattori ambientali e sociali influenzano (o possono influenzare) il loro andamento e i risultati economici.

Chi sono i soggetti coinvolti?

La rendicontazione di sostenibilità non riguarderà più solo le grandi imprese. A pieno regime, saranno coinvolte anche le imprese che soddisfino almeno due dei tre requisiti previsti dal D. Lgs. 125/2024 (su cui torneremo in seguito), piccole e medie imprese quotate (cioè con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o europei), le società madri di gruppi di grandi dimensioni e le imprese di paesi extra UE dotate di forma giuridica comparabile ai sensi della normativa comunitaria. E ancora, sono incluse nel novero, le compagnie assicurative e gli enti creditizi, ad eccezione della Banca d’Italia.

Il calendario relativo ai nuovi obblighi previsti dal D. Lgs. 125/2024

Il Decreto conferma la graduale introduzione degli obblighi di rendicontazione per le diverse categorie di imprese: 

Che cosa cambia per le imprese? Gli obblighi di rendicontazione in breve

Il Decreto impone alle imprese interessate di redigere una rendicontazione individuale di sostenibilità dettagliata, che comprenda, tra le altre: 

  1. una descrizione delle strategie aziendali volte a garantire la transizione dell’impresa verso un’economia sostenibile
  2. gli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità
  3. una definizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo e delle loro competenze in relazione al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità; 
  4. i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena di valore, nonchè le eventuali azioni intraprese per prevenirli o attenuarli. 

Le società madri di gruppi di grandi dimensioni, così come le società figlie e succursali di società estere che hanno generato ricavi netti superiori a 150 milioni di euro negli ultimi due esercizi, dovranno invece riportare le stesse informazioni a livello consolidato, considerando le strategie e le politiche del gruppo nel loro complesso. 

Pubblicazione e attestazione di conformità

Parola chiave: trasparenza. La rendicontazione di sostenibilità sarà parte integrante della relazione sulla gestione redatta a cura degli amministratori e dovrà essere pubblicata sul sito internet della società (o disponibile in formato cartaceo su richiesta). Inoltre, per garantire piena coerenza a livello europeo, dovrà essere predisposta in conformità agli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), il cui sviluppo è stato demandato all’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Ma non finisce qui: ogni rendicontazione dovrà essere certificata da un soggetto preposto, individuabile – ai sensi D. Lgs. 125/2024 – nella figura del revisore legale o di una società di revisione. Tale attestazione sulla conformità della rendicontazione sarà redatta in osservanza dei principi che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026 e, nelle more, sulla base delle norme di Assurance elaborate a livello nazionale con la collaborazione delle Autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali ed adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita Consob.

Responsabilità e sanzioni

È stata confermata l’estensione dei poteri di vigilanza attribuiti alla Consob, che dovrà condurre indagini, verificare la presenza di eventuali violazioni in merito alle informazioni riportate dalle aziende e stabilire le conseguenti sanzioni, tenendo conto delle procedure adottate dall’organo di amministrazione della società ovvero della circostanza che la violazione sia connessa all’omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni sanzionatorie connesse alle attività di revisione, il Decreto introduce un nuovo regime sanzionatorio, risultando più flessibile rispetto alle normative precedenti: sull’attività di attestazione o assurance (articolo 26-quater, D. Lgs . 39/2010), sono state stabilite delle soglie di sanzione massime che possono raggiungere, nei due anni successivi all’entrata in vigore del Decreto, 125.000 euro per le società di revisione e 50.000 euro per i revisori della sostenibilità. 

Un futuro più green è alle porte

Con l’adozione del D. Lgs 125/2024, anche l’Italia si allinea agli standard europei, promuovendo un modello d’impresa sempre più responsabile e attento alle tematiche sociali e ambientali. L’obiettivo è chiaro: ridisegnare la competitività d’impresa nel segno della sostenibilità, che, ormai, non può più essere considerata solo un’opzione. 

leggi anche Recepimento CSRD, i commercialisti sono abilitati come revisori della sostenibilità?


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