Colpo di scena sul decreto MASE sulle aree idonee. Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare, perlomeno fino alla conclusione del giudizio di merito al Tar, un passaggio dell’atto del ministero dell’Ambiente del 21 giugno 2023 sulla disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Si tratta del punto che dà alle Regioni la facoltà di considerare non idonee anche le aree giudicate idonee dal Decreto legislativo 199 del 2021 di Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Direttiva RED II.
L’ordinanza è stata emessa sul ricorso proposto dalla società Erg Wind Energy. Il Consiglio di Stato in estrema sintesi ha sospeso gli effetti del decreto che rappresentano il presupposto giuridico per legiferare sulle aree idonee.
La ricorrente Erg Wind Energy, nell’appello al Consiglio di Stato, denuncia il decreto illegittimo in quanto le impedirebbe il programmato ripotenziamento con la sostituzione dei macchinari utilizzati con altri più recenti ed efficienti, di una serie di parchi eolici dei quali è titolare, situati in diverse località delle Regioni Sardegna, Puglia e Basilicata. La Sezione quarta del Consiglio di Stati ha ritenuto che i motivi dedotti dalla società richiedessero un approfondimento nel merito, in particolare quanto alle censure che riguardano la semplice facoltà, data alle Regioni, di considerare idonee le aree già classificate tali dall’art. 20 comma 8 d. lgs. 199/2021 e la facoltà, pure conferita alle Regioni stesse, di disciplinare anche le aree non idonee.
Per il Consiglio di Stato il decreto va sospeso limitatamente alla sola norma che alle Regioni dà la possibilità di fare salve le aree idonee riferite al decreto 199 del 2021– è specificato nell’ordinanza- chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall’articolo 20 comma 8 del dello stesso decreto 199, sino al termine di efficacia di quest’ordinanza.
La norma, si legge ancora, “appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare – non pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale”.
Il Collegio non ritiene sussistere il contrasto con gli obiettivi del PNRR paventato per due ragioni. In primo luogo, il decreto impugnato continua a vigere nella sua interezza, salva la norma sospesa.
Inoltre, l’obiettivo M2C2-6 prevede “la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l’ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; e la emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di energie rinnovabili”.
In tali termini, sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario, dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge, valuta il CDS.In conclusione, quindi, il D.M. 21 giugno 2024 ‘Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili’ va sospeso limitatamente alla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8” del decreto 199/2021 chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall’art. 20 comma 8 del d. lgs. 199/2021 stesso sino al termine di efficacia di quest’ordinanza, di cui appresso.
Le Regioni dunque, fatto salvo “l’esercizio da parte della Regione dell’autonomia legislativa che le spetta in base alla Costituzione”, dovranno tener conto “della sospensione della norma del decreto ministeriale operata con quest’ordinanza”. La sospensione ha effetto sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il Giudice di primo grado pronuncerà all’esito del procedimento, per cui l’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 è già fissata.