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(Rinnovabili.it) – Designare sul territorio nazionale specifiche zone di accelerazione per le rinnovabili attraverso uno o più piani da pubblicare entro il 21 febbraio 2026. Questo quanto richiesto gli Stati membri dalla nuova Direttiva europea RED III. Tuttavia, come rilevato dalla Commissione UE, non tutti paesi hanno la giusta esperienza per un compito simile. Ecco perché l’esecutivo nell’ambito della nuova iniziativa Accele-RES, finalizzata al recepimento della RED III, sta elaborando dei precisi orientamenti per la designazione di tale aree. E per coinvolgere anche gli europei ha lanciato in questi giorni una call for evidence dedicata.
Zone di accelerazione delle energie rinnovabili, cosa sono?
Le zone di accelerazione delle rinnovabili dovrebbero essere aree “particolarmente adatte alla rapida messa in funzione di impianti” alimentati a FER, “in virtù del fatto che la diffusione del tipo specifico di energia non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo in tali zone”.
Il concetto è stato introdotto in maniera definitiva nella normativa comunitaria dall’articolo 15 della RED III, chiedendo espressamente l’adozione di uno più piani nazionali dedicati. Per ogni area i Paesi dovranno individuare il tipo o i tipi di tecnologia da sviluppare, con la possibilità di escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche. E i piani dovranno dare priorità alle superfici artificiali ed edificate. Come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici artificiali. Nella lista possono rientrare anche i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.
Fuori, invece, i siti Natura 2000, le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, le principali rotte migratorie di uccelli e mammiferi marini e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti.
Come il nome stesso fa intuire queste zone garantirebbero ai nuovi impianti tempi burocratici ridotti. Per la precisione non più di dodici mesi d’attesa per le autorizzazioni che si ridurrebbero a 6 mesi in caso di installazioni sotto i 150 kW di potenza. Nel caso di progetti rinnovabili offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe durare più di due anni, che si ridurrebbero a 12 mesi con impianti sotto i 150 kW.
Gli orientamenti europei
L’iniziativa Ue mira a fornire orientamenti pratici per aiutare gli Stati membri a individuare e designare zone di accelerazione per i progetti eolici e solari. “Si prevede – scrive la Commissione – che gli orientamenti si concentreranno su temi quali:
- strumenti disponibili per individuare i siti in cui gli impatti ambientali dei progetti eolici e solari sarebbero minori e buone pratiche d’uso di tali strumenti;
- impatti ambientali dei progetti eolici e solari onshore e offshore e panoramica delle aree in cui tali impatti sono più significativi, tenendo conto anche degli effetti cumulativi;
- aspetti non ambientali pertinenti per la designazione, quali considerazioni più ampie di pianificazione territoriale, norme sull’uso del suolo, coinvolgimento dei portatori di interessi e partecipazione pubblica;
- altri possibili strumenti e buone pratiche che potrebbero facilitare una designazione efficace, rapida e coerente delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili in tutta l’UE”.
Nel processo di elaborazione l’Esecutivo europeo ha coinvolto cittadini e portatori di interesse che avranno tempo fino al 23 febbraio per far conoscere la propria opinione sulla materia. I contributi raccolti attraverso questo invito aiuteranno a dare forma a un documento orientativo per i Ventisette, la cui pubblicazione è prevista entro aprile 2024, come risultato finale del Piano d’azione europeo per l’energia eolica. I paesi dell’UE avranno quindi tempo fino al 21 febbraio 2026 per designare tali aree in linea con quanto richiesto dalla direttiva comunitaria.