Norme e indicazioni sulle RAA (renewables acceleration areas)
Designare sul territorio nazionale specifiche zone di accelerazione per le rinnovabili attraverso uno o più piani da pubblicare entro il 21 febbraio 2026. Questo quanto richiesto gli Stati membri dalla nuova Direttiva europea RED III. Tuttavia, come rilevato dalla Commissione UE, non tutti paesi hanno la giusta esperienza per un compito simile. Ecco perché l’esecutivo nell’ambito della nuova iniziativa Accele-RES, finalizzata al recepimento della RED III, ha elaborato dei precisi orientamenti per la designazione di tale aree. Coinvolgendo gli europei con una call for evidence dedicata.
L’Italia ha recepito tale norma la sua normativa nel TU Rinnovabili approvato a novembre 2024.
Zone di accelerazione delle energie rinnovabili, cosa sono?
Le zone di accelerazione delle rinnovabili (renewables acceleration areas – RAA) dovrebbero essere aree “particolarmente adatte alla rapida messa in funzione di impianti” alimentati a FER, “in virtù del fatto che la diffusione del tipo specifico di energia non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo in tali zone”.
Il concetto è stato introdotto in maniera definitiva nella normativa comunitaria dall’articolo 15 della RED III, chiedendo espressamente l’adozione di uno più piani nazionali dedicati. Per ogni area i Paesi dovranno individuare il tipo o i tipi di tecnologia da sviluppare, con la possibilità di escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche. E i piani dovranno dare priorità alle superfici artificiali ed edificate. Come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici artificiali. Nella lista possono rientrare anche i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.
Fuori, invece, i siti Natura 2000, le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, le principali rotte migratorie di uccelli e mammiferi marini e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti.
Come il nome stesso fa intuire queste zone garantirebbero ai nuovi impianti tempi burocratici ridotti. Per la precisione non più di dodici mesi d’attesa per le autorizzazioni che si ridurrebbero a 6 mesi in caso di installazioni sotto i 150 kW di potenza. Nel caso di progetti rinnovabili offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe durare più di due anni, che si ridurrebbero a 12 mesi con impianti sotto i 150 kW.
Gli orientamenti europei
L’iniziativa Ue mira ha elaborato delle linee guida per aiutare gli Stati membri a individuare e designare zone di accelerazione per i progetti rinnovabili, dando forma a un documento orientativo per i Ventisette, pubblicato ad aprile 2024.
Nel documento l’Esecutivo UE spiega che gli impianti fotovoltaici ed eolici possono essere installati lungo le infrastrutture di trasporto e nelle immediate vicinanze. Ad esempio integrando i pannelli solari su barriere antirumore o pensiline lungo autostrade o ferrovie.
Bruxelles focalizza l’attenzione anche sulle miniere ritenute siti adatti per installare i moduli fotovoltaici e, in alcuni casi, le turbine eoliche. “I corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini idrici presentano solitamente uno scarso valore in termini di biodiversità, il che li rende candidati idonei per essere designati come Zone di Accelerazione“. Per gli impianti solari il testo cita anche:
- i siti di trattamento delle acque reflue urbane;
- i terreni degradati inadatti all’agricoltura;
- i canali di irrigazione.
Nei suoi orientamenti, la Commissione sottolinea il ruolo di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi e di una consultazione pubblica per facilitare una designazione efficace delle RAA. Ed evidenzia si debba tenere in considerazione anche la probabilità di impatti transfrontalieri sul territorio di altri Stati membri.
I paesi dell’UE avranno quindi tempo fino al 21 febbraio 2026 per designare tali aree in linea con quanto richiesto dalla direttiva comunitaria.
Zone di Accelerazione Rinnovabili, cosa dice la normativa dell’Italia?
Il decreto sul Testo Unico FER approvato a fine 2024 dal Consiglio dei Ministri disciplina le zone di accelerazione rinnovabili in Italia. Il provvedimento stabilisce che entro il 21 maggio 2025, il Gestore dei Servizi energetici (GSE) pubblichi una mappa del potenziale e delle aree disponibili per l’installazione di impianti rinnovabili sul territorio nazionale.
I lavoro integrerà una serie di informazioni anche esterne al GSE, tra cui quelle del sistema GAUDI’ di Terna. Aggiornandolo però quest’ultimo anche con i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche.
A partire dal lavoro di mappatura, entro il 21 febbraio 2026, ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà adottare un Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri. Per zone di accelerazione terrestri si intende aree in cui impianti di produzione rinnovabile e accumuli energetici possono beneficiare di misure di semplificazione avanzata. I piani regionali saranno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Articolo del 29 gennaio 2024 aggiornato al 6 dicembre 2024