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UE: Strumento di Ripresa e Resilienza, come non danneggiare l’ambiente

La Commissione europea ha adottato oggi le linee guida sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" nel contesto del Recovery and Resilience Facility

Strumento di Ripresa e Resilienza
Ursula von der Leyen. Credits: Etienne Ansotte – EC – Audiovisual Service

I paletti dello strumento di Ripresa e Resilienza dell’Unione Europea

(Rinnovabili.it) – Quando l’esecutivo di van der Leyen ha lanciato il suo Recovery and Resilience Facility- RRF (letteralmente lo strumento di ripresa e resilienza), elemento centrale del fondo NextGenerationEU da 750 miliardi di euro, ha anche fissato dei paletti. Da regolamento, nessuna delle misure inserite nei piani di recupero deve danneggiare clima e ambiente. In altre parole non solo la transizione verde deve essere una delle priorità delle strategie dei Ventisette, ma è anche necessario anche ogni misura in esse contenuta risponda al principio del “non arrecare danni significati”. Come? La risposta arriva oggi dalla Commissione europea con la pubblicazione degli orientamenti tecnici sul tema.

Le nuove linee guida, spiega Bruxelles, mirano a sostenere gli Stati membri nel garantire che tutti gli investimenti e le riforme proposte per ricevere i finanziamenti dell’FFR non abbiano un impatto negativo.

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Nel dettaglio, il documento offre una definizione di “danno significativo” rispetto a sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia. Recita il testo:

  1. si considera che un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra
  2. un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; 
  3. per le risorse idriche è un danno significativo ogni azione se rovina il buono stato ecologico dei corpi idrici e delle acque marine
  4. si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare […] se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti
  5. in ambito della prevenzione e riduzione dell’inquinamento è un danno significativo se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 
  6. è da considerare un’attività che comporta un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, quella che nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

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Il rapporto delinea anche i principi chiave e una metodologia in due fasi per la valutazione delle misure nel contesto dello Strumento di Ripresa e Resilienza. La Commissione assicura di star lavorando stretto contatto con le autorità degli Stati membri per garantire che questo processo sia fluido e rapido.

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