Rinnovabili • Principio ‘chi inquina paga’: deve coprire anche l’agricoltura UE Rinnovabili • Principio ‘chi inquina paga’: deve coprire anche l’agricoltura UE

Stato di calamità per danni alle colture, attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale

Il riconoscimento dello stato di calamità per le colture agricole si basa sulla valutazione del carattere di eccezionalità dell’ondata di gelo che all’inizio dello scorso aprile ha colpito tutte le province della regione, ed è la prima volta, nel 2021, che viene assegnato per coltivazioni e produzioni

Principio ‘chi inquina paga’: deve coprire anche l’agricoltura UE
Foto di Walter Frehner da Pixabay

Dopo le gelate del 7 e 8 aprile 2021

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha accolto la richiesta del Veneto con cui la Regione chiedeva l’attivazione di interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale – destinate nello specifico alle produzioni vegetali e apistiche – per le aree colpite dalle gelate del 7 e 8 aprile 2021, nelle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Città metropolitana di Venezia, Vicenza e Verona.

Il riconoscimento dello stato di calamità per le colture agricole si basa sulla valutazione del carattere di eccezionalità dell’ondata di gelo che all’inizio dello scorso aprile ha colpito tutte le province della regione, ed è la prima volta, nel 2021, che viene assegnato per coltivazioni e produzioni.

La decisione ministeriale fa seguito e applica sia il Regolamento UE n. 702/2011 – riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – sia il decreto legislativo n. 102/2004 – che disciplina gli interventi finanziari previsti dal Fondo di solidarietà nazionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02) – sia infine, il decreto legge n. 106/2021 – che, nel quadro dell’emergenza Covid19, regola gli interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, in particolare gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura assicurative a fronte del rischio gelo.

L’iter che ha condotto al riconoscimento dello stato di calamità da parte del Mipaaf è iniziato immediatamente dopo l’ondata di gelo, con un monitoraggio dei danni che hanno colpito colture frutticole e orticole, e allevamenti apistici. Conseguentemente è stata avviata al Ministero una richiesta di fondi per poter indennizzare gli operatori del

settore. Il Ministero, riconosciuto alla Regione di aver effettuato i necessari accertamenti che hanno condotto ad una valutazione circa l’eccezionalità degli eventi calamitosi, ha quindi accolto la proposta del Veneto.

L’elenco completo dei territori e delle province ai quali si applicano le specifiche misure di intervento è disponibile nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 206 del 28 agosto 2021.