Rinnovabili • Siccità: nel 97% del Portogallo è a livello “grave” Rinnovabili • Siccità: nel 97% del Portogallo è a livello “grave”

Situazione idrica, presidente regione umbria tesei firma due ordinanze

Le due ordinanze hanno entrambe validità dal 4 luglio: “Ordinanza 01 luglio 2022, n. 7. R.D. n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. Limitazione attingimenti” e “Ordinanza 01 luglio 2022, n. 8 - Piano di Bacino del Fiume Arno. Misure di salvaguardia del Lago di Chiusi. Divieto di prelievo delle acque”.

Siccità: nel 97% del Portogallo è a livello “grave”
Foto di mrninko da Pixabay

Perugia, 1 lug. 022 – La Presidente della Regione Donatella Tesei, alla luce della situazione idrica dell’Umbria, ha firmato oggi due ordinanze, entrambe con validità dal 4 luglio: “Ordinanza 01 luglio 2022, n. 7. R.D. n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. Limitazione attingimenti” e “Ordinanza 01 luglio 2022, n. 8 – Piano di Bacino del Fiume Arno. Misure di salvaguardia del Lago di Chiusi. Divieto di prelievo delle acque”.

    Con l’ordinanza n. 7, ritenuto necessario emanare un provvedimento per la limitazione degli attingimenti a tutela delle risorse idriche del territorio regionale, si ordina “di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (concessioni e licenze) a:
– coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell’art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
– coloro che risultano essere titolari di LICENZA di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
– coloro che utilizzano a QUALSIASI TITOLO fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.; dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione dello specchio lacustre del Lago Trasimeno (già disciplinato dal PS2 – Ambito A – Piano di Bacino per il Lago Trasimeno approvato con D.P.C.M.del 19 Luglio 2002 – Pubblicato in G.U. n. 203 del 30 Agosto 2002), del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino.

Per i prelievi dal Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle concessioni/autorizzazioni all’attingimento.
Vengono esclusi dalle limitazioni:
– gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;
– coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per
mq, per i quali si vieta l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione”.
L’ordinanza “è valida dalle ore 0.00 del giorno 04/07/2022 alle ore 24.00 del 30/09/2022, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data”. 
   Con l’ordinanza n.8 si ordina “Nelle aree interessate dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Paciano della provincia di Perugia: il divieto assoluto di prelievo di acque dagli affluenti immissari del Lago di Chiusi, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonché il divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale (indicati come “all = terreni alluvionali” nella carta geologica redatta dall’Autorità di Bacino), ad esclusione dei prelievi destinati all’uso potabile”.
L’ordinanza è “valida dalle ore 0.00 del giorno 04/07/2022 fino a revoca espressa e comunque per un periodo massimo di 180 giorni dalla data della stessa”.