Il mercato europeo dell’elettricità sarà più conveniente e più favorevole ai consumatori
(Rinnovabili.it) – Fumata bianca per la Riforma del Mercato elettrico UE. Oggi 14 dicembre, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno trovato un accordo informale sul testo che modifica i regolamenti 2019/943 e 2019/942 e le direttive 2018/2001 e 2019/944 per migliorare l’assetto del mercato dell’elettricità. L’atto, che ha ora bisogno della convalida di entrambe le braccia legislative, ha alle spalle negoziati non facili.
I Ventisette hanno faticato parecchio prima di trovare una posizione comune sul nuovo Regolamento. Il pomo della discordia? Soprattutto la questione nucleare, con la Francia che premeva per inserire i reattori nei contratti a prezzo fisso (i CfD), e la Germania preoccupata dagli effetti negativi di una simile scelta. E altrettanto complessi sono stati i colloqui tra l’Europarlamento e gli Stati membri per trovare un’intesa definitiva e venire incontro a richieste più o meno discutibili da parte dei governi nazionali.
Oggi questa intesa c’è e, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, nei prossimi giorni il testo sarà votato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni, per approdare poi in Gazzetta.
Riforma mercato elettrico UE, di cosa si tratta?
La riforma del mercato elettrico UE è il pacchetto di norme proposto a marzo 2023 dalla Commissione europea. Si compone del Regolamento per migliorare l’assetto del mercato – al centro dell’accordo odierno – e dal REMIT II, il nuovo regolamento sull’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso. Perché intervenire sul comparto? Perché la crisi energetica che ha investito l’Europa nel 2021, acuendosi nel 2022, ha portato alla luce parecchi punti deboli dell’assetto elettrico attuale. A cominciare dalla dipendenza dei prezzi dell’energia elettrica da quelli dei combustibili fossili. Al fine di ridurre questo impatto, le modifiche introdotte nel regolamento sull’assetto incentivano contratti a lungo termine con produttori di energia non fossile e aumentano la flessibilità attraverso misure quali lo stoccaggio e la risposta alla domanda.
Contratti di acquisto di energia (PPA)
L’intesa sulla riforma del mercato europeo dell’elettricità prevede che gli accordi di acquisto di energia (PPA-Power Purchase Agreements) garantiscano prezzi stabili per i consumatori e ricavi affidabili esclusivamente per i fornitori di energia rinnovabile. La Commissione europea istituirà un mercato per i PPA dedicato, che verrà valutato dall’ACER sulla base delle informazioni provenienti dal database previsto dal regolamento REMIT.
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Elettricità a prezzi accessibili durante una crisi
Parlamento e Consiglio hanno convenuto di attribuire a quest’ultimo il potere di dichiarare una “crisi dell’energia” a livello regionale o comunitario in base a 2 criteri precisi: un forte aumento del prezzo medio dell’elettricità all’ingrosso o dei prezzi al dettaglio dell’elettricità. Una volta dichiarata la crisi, i governi nazionali potranno attuare contromisure temporanee, ad esempio riducendo i prezzi per i clienti vulnerabili e svantaggiati o fissando quelli per le PMI e i consumatori industriali ad alta intensità energetica.
Protezione dalle disconnessioni per i clienti vulnerabili
I colegislatori hanno concordato di rafforzare le misure che gli Stati membri dovranno mettere in atto per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. E hanno inoltre garantito la possibilità che i paesi vietino ai fornitori di interrompere la fornitura di energia elettrica agli utenti vulnerabili, anche durante le controversie tra fornitori e clienti.
Riforma mercato elettrico: i Contratti per differenza
Il testo concordato supporta la stipula di contratti per differenza bilaterali (Contracts for Difference – CfD) o regimi equivalenti. In un CfD, un’autorità pubblica compensa il produttore di energia se i prezzi di mercato scendono troppo rapidamente, ma riscuote i pagamenti se i prezzi sono troppo alti. Questi contratti si potranno applicare a tutti gli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia basati sull’energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare.
Le norme per i CfD bidirezionali si applicheranno solo dopo un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. E l’intesa prevede una certa flessibilità su come ridistribuire i ricavi generati dallo Stato. Nel dettaglio le risorse potrebbero essere destinate ai clienti finali, essere impiegate per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto o nuovi investimenti nel settore.
La Commissione valuterà inoltre la possibilità di utilizzare il meccanismo di finanziamento delle energie rinnovabili dell’UE per organizzare aste di energia rinnovabile a livello comunitario al fine di raggiungere la quota del 2,5% di energia da fonti rinnovabili, oltre all’obiettivo vincolante a livello UE del 42,5%.
Meccanismi di remunerazione della capacità
L’intesa sulla riforma del mercato elettrico UE ha reso i meccanismi di capacità un elemento più strutturale del mercato elettrico. Inoltre, il testo introduce una deroga potenziale ed eccezionale all’applicazione del limite di emissione di CO2 per meccanismi già autorizzati, “ove debitamente giustificato“.