La Riforma del Mercato Elettrico prepara l’UE contro il rischio di crisi
La riforma del mercato elettrico europeo vede la luce. Con l’ultimo ok, quello votato ieri dal Consiglio dell’UE, sia il Regolamento sul design del mercato elettrico che la Direttiva di “miglioramento dell’assetto del mercato”, sono pronte a concludere il proprio iter legislativo per entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta. Diverse le novità che entreranno a far parte del sistema elettrico comunitario con l’obiettivo di rendere i prezzi energetici più stabili, migliorando la protezione dalle crisi future.
“Con l’adozione della riforma del mercato elettrico, stiamo dando più potere ai consumatori, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento e aprendo la strada a un mercato dell’energia più stabile, prevedibile e sostenibile”, ha commentato al termine della votazione, Tinne Van der Straeten, ministro dell’Energia del Belgio, a cui spetta la presidenza UE. Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate dal nuovo Regolamento.
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Regolamento sul design del mercato elettrico, i CfD e PPA
Una delle prime grandi novità del Regolamento sul design del mercato elettrico riguarda l’introduzione dei contratti bidirezionali per differenza (o sistemi equivalenti con gli stessi effetti) come regimi di sostegno diretto dei prezzi. I CfD, per usare l’acronimo inglese, si applicherebbero agli investimenti nella nuova generazione di elettricità a partire dalle fonti:
- eolica;
- solare;
- geotermica;
- idroelettrica senza serbatoio;
- nucleare.
Il provvedimento prevede che i ricavi di tali contratti siano distribuiti ai clienti finali o utilizzati per finanziare regimi di sostegno diretto dei prezzi o interventi volti a ridurre i costi dell’elettricità per famiglie e imprese. Tuttavia le norme sui CfD non si applicheranno prima di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento.
Per garantire la prevedibilità dei prezzi gli Stati membri potranno anche ricorrere ad accordi di compravendita di energia elettrica, che specifichino la zona di offerta in cui avviene la consegna. In questo contesto la Commissione europea valuterà il potenziale e la sostenibilità di una o più piattaforme di mercato dell’Unione per tali accordi da utilizzare su base volontaria.
Il prodotto livellatore delle punte di carico
Sempre lato stabilità dei prezzi, viene inoltre introdotto il “prodotto livellatore delle punte di carico“, ossia un prodotto basato sul mercato per mezzo del quale i partecipanti al mercato possono fornire ai gestori dei sistemi un livellamento delle punte di carico. Come funzionerà? Qualora arrivi una nuova crisi dei prezzi energetici, gli Stati membri potranno richiedere ai gestori dei sistemi di proporre l’acquisizione tali prodotti per ridurre la domanda durante le ore di punta. L’acquisto avverrà mediante una procedura di gara competitiva con selezione basata sul costo più basso. “L’offerta minima – si legge nel testo di Riforma del mercato elettrico – non è superiore a 100 kW, anche attraverso l’aggregazione e contratti relativi non possono essere conclusi più di una settimana prima della sua attivazione. Inoltre l’attivazione del prodotto livellatore non deve ridurre la capacità interzonale né comportare a l’avvio di una generazione fossile”.
Mercati infragiornalieri e del giorno prima
Il provvedimento continua sul fronte dei mercati infragiornalieri focalizzando l’attenzione sui produttori di energia rinnovabile. Nel dettaglio il testo prevede che l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale sia accorciato e avvicinato al tempo reale così da massimizzare per i partecipanti al mercato le opportunità di negoziare il deficit o l’eccedenza di energia elettrica e concorrere a una migliore integrazione delle FER variabili nel sistema elettrico. “Dal 1º gennaio 2026 l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale deve cadere non oltre 30 minuti prima del tempo reale”, si legge nel Regolamento che introduce tuttavia alcune deroghe alla norma.
Inoltre i NEMO, ossia i gestori designati del mercato elettrico (in Italia, per intenderci, il GME), dovranno offrire alla compravendita sui mercati del giorno prima e infragiornaliero prodotti di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime di 100 kW o inferiori, per permettere la partecipazione effettiva della gestione della domanda, dell0accumulo energetico e delle rinnovabili su piccola scala. Inclusa la partecipazione diretta dei clienti, anche mediante aggregazione.
Si introduce inoltre il concetto di hub virtuali regionali per il mercato a termine, ossia una regione non fisica che copre più di una zona di offerta per la quale è fissato un prezzo di riferimento sulla base di una specifica metodologia.
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Riforma Mercato Elettrico, focus su Flessibilità e Meccanismi di Capacità
Infine il regolamento cerca di fare dei meccanismi di regolazione della capacità un elemento più strutturale del mercato dell’energia elettrica e introduce alcune deroghe all’applicazione del limite di emissioni di CO₂ per i meccanismi già autorizzati, a patto che siano debitamente giustificate. E prevede un obiettivo nazionale indicativo per la flessibilità non fossile che ogni Stato membro dovrà redigere, comprendendo gli interventi di gestione della domanda e l’energy storage. “Qualora gli investimenti nella flessibilità non fossile siano insufficienti a conseguire l’obiettivo nazionale indicativo […] gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno alla flessibilità non fossile sotto forma di pagamenti per la capacità disponibile”.